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E' solo in questi ultimi anni che le zone umide sono state riconosciute come un ecosistema da salvaguardare e da valorizzare.
LE ZONE UMIDE E LA LEGGE
di Nicola Tartaglione
Una zona umida in località Pelaud (Rhemes Notre Dame)Sono passati solo poco più di 60 anni da quel massiccio intervento che portò, fra le due guerre mondiali, alla bonifica di migliala di ettari di terreno nell'agro pontino, recuperandoli all'agricoltura. Cambiati i tempi, scomparso il pericolo della malaria, una migliore conoscenza dei meccanismi che regolano gli equilibri della natura hanno portato ad una rivalutazione di queste zone, che meglio si prestano, rispetto ad altre, anche a fini educativi-didattici, ospitando in uno spazio ristretto e ben definito una grande varietà di piante e di fauna legata a questi ambienti particolari. La Convenzione di Ramsar, relativa alla tutela delle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat degli uccelli acquatici, venne approvata nel 1971 ed entrò in vigore nel dicembre 1975. Con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, l'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione che è entrata in vigore per il nostro paese il 14 aprile 1977, includendo nell'elenco delle zone umide previste (alla data del 1982) n. 34 località per quasi 50.000 ettari protetti. La regione Valle d'Aosta, zona montana d'eccellenza, non ha zone umide protette ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Essa, tuttavia, ha posto sin dal 1982 l'attenzione sulla salvaguardia delle zone umide, biotopi di elezione per tante specie di rettili e anfibi. Nei primi anni '90, in applicazione alla legge regionale nelle aree naturali protette, buona parte delle principali zone umide della Valle d'Aosta sono state costituite in riserve naturali e quindi tutelate contro le incombenti situazioni di degrado che minacciano tante altre località similari. Così è avvenuto per la zona umida di Saint-Marcel, il lago di Lozon in Comune di Verrayes, il lago di Villa in Comune di Challand-Saint-Victor e lo stagno di Lolair ad Arvier.
 

LEGGI REGIONALI SULL'ARGOMENTO
L.R. 1 aprile 1982, n. 22 "Norme per la tutela dei rettili e anfibi"

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Art. 6
1. La Regione dedica particolare attenzione alla salvaguardia di biotopi di elezione di rettili e anfibi, quali paludi, acquitrini, sponde di corsi d'acqua, praterie e boschi, necessari per la loro alimentazione e riproduzione.

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L.R. 30 luglio 1991, n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette"

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Art. 4 (Riserve naturali)
1. Le riserve naturali sono costituite da aree territoriali, generalmente di modeste dimensioni, caratterizzate dalla presenza di aspetti di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, per le quali si rende necessaria la tutela.
2. Le riserve di cui al comma uno sono così suddivise:
a) zone umide, importanti per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque o che costituiscono fonte di alimentazione e luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono ricetto di particolari entità floro-faunistiche;

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L.R. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle l'Aosta"

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Art. 34 (Zone umide e laghi)
I. È vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi "turali e artificiali per una profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le dispo-izioni di cui al presente articolo.
'.. Ai fini della presente legge e fatti comunque salvi i laghi ufficialmente censiti o classificati: i) per zona umida si intende uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da iffluenti superficiali di portata minima, caratterizzata dalla bassa profondità delle acque, latta diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di tennoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa.

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. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artifi-iali è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfaci-lento di interessi generali, previo parere vincolante della Giunta regionale.

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