Veicoli storici

 

Veicoli di rilevanza storica

La legge di bilancio per il 2019 (art. 1 comma 1048 L. 145/2018) ha modificato l'art. 63 della L. 342/2000 introducendo un agevolazione del 50% per i veicoli tra 20 e 29 anni di rilevanza storica.

Hanno diritto gli autoveicoli e i motoveicoli (anche ad uso professionale) in possesso delle seguenti caratteristiche

  • anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni. Per anzianità di immatricolazione si intende la data di compimento del ventesimo anno del veicolo e non l'anno in cui si compie il ventesimo anno;
  • possesso del certificato di rilevanza storica (previsto dall’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009) rilasciato dai seguenti enti: Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi;
  • annotazione del riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione.

 

 

Si sottolinea che i requisiti devono essere posseduti al momento dell'ultimo giorno utile per il pagamento (ad esempio: bollo da rinnovare a maggio 2019 - scadenza 04/2020 -  entro il 31 maggio 2019, per beneficiare dell'agevolazione, il veicolo deve avere compiuto già il ventesimo anno e deve essere già annotata sulla carta di circolazione il certificato di rilevanza storica). In assenza anche di uno solo dei requisiti al momento del rinnovo del versamento (età del veicolo, possesso del certificato di rilevanza storica e sua annotazione sul libretto), la tassa dovrà essere versata a tariffa intera per l'intero periodo d'imposta.

La legge regionale 35/2021, sostituendo l'art. 62septies della legge regionale 9/2008 estende, dal 1° gennaio 2022, l'agevolazione anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) e nel Registro ACI Storico: dato che al momento l'attestazione di storicità rilasciata dai due registri suddetti non può essere annotata sulla carta di circolazione, per beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare l'istanza sottoriportata all'ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche.

 

 

Autoveicoli e motoveicoli d'epoca (ultratrentennali)

A decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali ad uso non professionale sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l'anno di prima immatricolazione. Se, però, il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se tali veicoli sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti comunque al pagamento, ma limitatamente a una tassa forfetaria in misura fissa dovuta a titolo di tassa di circolazione. L'importo è sempre lo stesso indipendentemente dalla potenza del motore. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
E' possibile effettuare il pagamento:
• presso gli uffici postali (tutti gli uffici postali sono provvisti di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche);
• presso le delegazioni A.C.I. - Automobile Club d'Italia;
• presso le agenzie di pratiche auto (aderenti al consorzio Sermetra);
• presso le tabaccherie convenzionate con Lottomatica

Il versamento può essere eseguito, inoltre, tramite internet banking.

 

L'analoga esenzione per i veicoli ultra ventennali individuati con determinazione ASI o FMI è stata abolita dalla legge di stabilità 2015.


REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Direzione finanze e tributi
Ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche
Via G. Carrel, 39 – 11100 Aosta (AO)
Tel.: 0165 275132/46/47
E-mail: u-bolloauto@regione.vda.it

 

 



Torna su