DOMANDE PIU' FREQUENTI

Domanda

La risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributi per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive di cui al decreto 175/2014 (concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”). Si chiede se gli specifici codici tributo per il versamento delle ritenute relative a dipendenti che operano in Valle d’Aosta, sono variati.

Risposta

I codici tributo per il versamento delle ritenute IRPEF effettuate da soggetti la cui sede è ubicata al di fuori della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ma con dipendenti che operano presso unità locali in Valle d’Aosta, sono istituiti dall’Agenzia delle Entrate sulla base di disposizioni ministeriali che al momento non sono state variate. I codici tributo riportati nella tabella di raccordo pubblicata su questo sito rimangono, pertanto, tutt’ora validi.

  

Domanda

Una ditta con sede al di fuori della Valle d’Aosta che invia i dipendenti ad effettuare delle prestazioni lavorative in Valle d’Aosta solo per alcuni giorni, deve scorporare le ritenute da versare con lo specifico codice tributo?

Risposta

La ditta non è tenuta a suddividere il cedolino mensile per effettuare il versamento delle ritenute con il codice tributo della Valle d’Aosta.

 

Domanda

Un’impresa con sede nella regione Autonoma Valle d’Aosta, ma con il centro contabile fuori valle e che, conseguentemente, effettua il versamento dell’F24 tramite il sistema bancario fuori dalla Valle d’Aosta, deve procedere al versamento con il codice tributo ordinario o con il codice specifico per la Valle d’Aosta?

Risposta

L’impresa deve effettuare il versamento con il codice tributo specifico per la Valle d’Aosta.

 

Domanda

Quando si fa riferimento a soggetti che operano nel territorio della Valle d’Aosta si intende che devono avere residenza in un comune valdostano?

Risposta

No, la legge stabilisce che i datori di lavoro sono tenuti a versare con lo specifico codice tributo le ritenute sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell’ambito del territorio regionale. Non si fa, quindi, riferimento al luogo di residenza, ma al luogo dove viene prestata l’attività lavorativa.

 



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