Responsabilità

Nel caso di impianti termici individuali l'occupante (a qualunque titolo) deve assumersi in maniera esclusiva la responsabilità relativa al rispetto del periodo annuale di esercizio, dell'orario giornaliero e del mantenimento della temperatura entro il limite prescritto (20°C), mentre è obbligatoriamente tenuto ad affidare le operazioni di manutenzione ad un "terzo responsabile" qualora non possegga egli stesso i requisiti richiesti.
Per gli impianti centralizzati, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici (amministratore o "terzo responsabile") è tenuto:

  • al rispetto del periodo annuale di esercizio;
  • all'osservanza dell'orario prescelto e dei limiti della durata giornaliera di funzionamento;
  • al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.

Si ricorda nuovamente che i requisiti richiesti al "terzo responsabile" sono:
- l'abilitazione ai sensi della legge 46 del 5 marzo 1990, art. 1, comma C, mentre per impianti con potenza superiore a 350 kW si dovranno dimostrare anche ulteriori qualificazioni, quali ad esempio l'iscrizione a elenchi europei equivalenti a quello dei costruttori o accreditamento da un ente di certificazione ai senzi delle norme di qualità UNI EN ISO 9000.
Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico, devono essere effettuate almeno una volta all'anno; le verifiche previste dai libretti di centrale o di impianto vanno effettuate almeno una volta l'anno normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW, e almeno ogni 2 anni per i generatori di calore con potenza nominale inferiore.
Per le centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

Rendimenti

Il D.P.R. prevede dei valori minimi di rendimento per le varie tipologie di impianto di riscaldamento. Sarà cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione verificare che il generatore di calore realizzi sempre un rendimento superiore a quello previsto.
Se questa verifica dovesse dare un risultato negativo (ovvero un rendimento del generatore inferiore a quello previsto dal D.P.R.), si dovrà ricondurre ai valori corretti il rendimento di combustione mediante operazioni di manutenzione e regolazione.
Qualora tali operazioni non diano i risultati adeguati è prescritta la sostituzione del generatore. I generatori di calore installati successivamente al 1° agosto 1994 per i quali, durante le operazioni di verifica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli previsti dal D.P.R., non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge 10 del 9 gennaio 1991 (da 516 a 2.582 euro).

 



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