Periodo di funzionamento degli impianti


Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica. Più specificatamente il territorio valdostano è suddiviso in zone E ed F caratterizzate da:
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
In allegato, è riportata per ciascun comune valdostano l'altitudine del municipio, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza. In funzione della zona climatica di appartenenza, il funzionamento degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi:
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione temporale.
Per quanto concerne la zona E, oltre il periodo prestabilito, gli impianti termici realizzati secondo le norme previste dal DPR 412, possono essere messi in funzione per un periodo non superiore alle 7 ore giornaliere qualora si verifichino straordinarie situazioni climatiche.
E' inoltre consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, ma la durata di attivazione degli impianti ubicati in zona E deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Il sindaco, infine, può ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili, dandone immediata informazione alla popolazione. 



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