Commercio legname e derivati - Normativa EUTR

Legname_vdaIl 3 marzo 2013 è entrato nella fase di applicazione il Regolamento (UE) n. 995/2010, noto anche come “EUTR” (European Timber Regulation), che stabilisce gli obblighi per i soggetti che immettono per la prima volta (commercializzano) legno e prodotti da esso derivati sul mercato dell’Unione europea.

Il Regolamento mira a contrastare il commercio di legno di provenienza illegale, proibendone la prima messa a disposizione e commercializzazione sul mercato dell’Unione Europea, ed è rivolto soprattutto ai soggetti che importano legname da Paesi extra UE a maggior rischio di illegalità.

 

Tuttavia, le norme si applicano anche al materiale legnoso raccolto e prodotto all’interno dell’UE, quindi anche a quello di produzione nazionale e regionale.

Rientrano nel campo di applicazione dell’EUTR il legno e i prodotti da esso derivati elencati nell’allegato al Regolamento (UE) 995/2010. Fanno eccezione il legno e i prodotti da esso derivati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.

Le due tipologie di soggetti per i quali il Regolamento stabilisce degli obblighi di conformità alle disposizioni normative sono:

1. Operatore: persona fisica o giuridica che immette per la prima volta (ossia commercializza) sul mercato dell'UE (ad esempio in Italia) legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (quindi non destinati all’autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito.

2. Commerciante: persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE. Il commerciante ha il solo obbligo, ai fini EUTR, di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti. 

COMPETENZE

Il controllo di applicazione del Regolamento UE spetta, sul territorio regionale, al Corpo forestale della Valle d’Aosta che si occupa di verificare:

a) che per ogni singolo approvvigionamento di legno e suoi derivati sia stato correttamente applicato un idoneo e aggiornato sistema di dovuta diligenza (si veda l’articolo 6 del Regolamento);

b) che le informazioni raccolte siano state valutate in base ai criteri di rischio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento;

c) che sia stata assunta una decisione relativa alle misure di attenuazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati possano essere illegali;

d) che l’operatore, prima di procedere all'acquisto, abbia reso trascurabile l’eventuale rischio individuato.

IN ALLEGATO IL MODULO DI DICHIARAZIONE DI TAGLIO DA PRESENTARE AL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA PRIMA DEGLI INTERVENTI

 

Normativa e modulistica

 

Per informazioni:

Ufficio tecnico forestale (Ivan Rollet, T. 0165-527302 / 3346968979, mail: i.rollet@regione.vda.it)

Ufficio territoriale CITES (Valter Desandré, T. 0165527360, mail: v.desandre@regione.vda.it)

 

 

 




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