La legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014(Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), all’art. 13, istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante regionale (SUA VdA) connatura giuridica di centrale unica di committenza come definita all’art. 3, comma 34 del D. Lgs. 163/2006 che, a quella data, costituiva il quadro normativo nazionale di riferimento.
Al comma 2 del richiamato articolo si dispone che …. la Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA …
La legge regionale dispone inoltre che la SUA VdA curi, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. I rapporti tra la SUA VdA e l’ente aderente saranno regolati da convenzioni, redatte sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Nel recepire i disposti normatividerivanti dall’art. 33, comma 3bis,del D.lgs. 163/2006, oggi incardinati nell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici (divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture nei limiti d’importo previsti dalla normativa stessa), l’istituzione della SUA VdA (stazione unica appaltante per lavori e servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria) assolve agli obblighi di centralizzazione in capo agli enti locali ma, al contempo, estendendo tale obbligo alle strutture organizzative regionali per ciò che attiene alle funzioni della SUA VdA, decretano una precisa scelta di accentramento organizzativo anche nell’ambito dell’Amministrazione regionale stessa.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 708 del 15 maggio 2015 di ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, le funzioni e le attività tecnico-specialistiche della SUA VdA sono attribuite alla struttura “Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici” dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica.
Con la legge regionale n. 19 del 11 dicembre 2015 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), all’art. 36, comma 2, si modifica la l.r. 13/2014,con riferimento ai seguenti articoli:
- all’art. 12, comma 2, per quanto attiene all’estensione dell’obbligo di centralizzazione al Comune di Aosta;
- all’art. 12, comma 4, per quanto attiene ai limiti di importo che determinano l’obbligo di centralizzazione allineandoli, con rimando dinamico, alla normativa statale;
- all’art. 13, comma 2bis, per quanto attiene alla facoltà di altri enti pubblici dipendenti dalla Regione o associazioni, fondazioni e consorzi, da essa costituiti,di avvalersi dellastazione unica appaltante regionale (SUA VdA) previa sottoscrizione di apposita convenzione.
I rapporti tra la Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d’Aosta (SUA VdA) e gli Enti locali valdostani sono, infine, regolamentati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 12 agosto 2016che approva lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL). L’ambito di operatività della SUA VdA comprende i contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i cui importi a base d’asta rientrano nei limiti per i quali la normativa statale vigente prescrive il ricorso alla centralizzazione delle committenze (40.000 euro per i servizi e 150.000 euro per i lavori). Nella convenzione, sottoscritta dalle parti il 30 agosto 2016, sono definiti in particolare:
- modalità di adesione alla SUA VdA (art. 4),
- attività dell’Ente aderente (art. 7),
- attività della SUA VdA (art. 8),
- modalità di devoluzione delle procedure di gara (art. 9),
- responsabile unico del procedimento (art. 10).
Tra i compiti dell’Ente aderente rientra anche la trasmissione annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno) dell’elenco dei lavori pubblici e dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per i quali si intende avviare le procedure di aggiudicazione nell’anno successivo evidenziando, così, l’assoluta rilevanza di una rigorosa programmazione delle attività al fine di consentire alla SUA VdA una ottimale pianificazione e calendarizzazione delle procedure di gara.