Riserve

Legge Regionale 4 settembre 1995, n. 39

Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

RISERVE:

ART. 23: situazioni di emergenza abitativa

ART. 24: profughi

ART. 25: Forze dell'ordine

 

Art. 23 Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del Sindaco del Comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, può riservare alloggi:

a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;

b) per sgombero di unità abitative da recuperare;

c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza;

d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di trenta giorni dalla loro disponibilità; il termine è elevato a 60 giorni qualora detti alloggi siano utilizzati per la mobilità.

4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), è raccolta e istruita dal Comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'art. 14 per la valutazione dell'ammissibilità.

5. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, lettere a) e d), sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 14.
NB: Vedi Delibera di Giunta Regionale n° 5004 del 24 dicembre 2001

6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'art. 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.

7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza [1] .

Art. 24 Riserva di alloggi a favore dei profughi.

1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'articolo 34 della legge n. 763/1981, è disposta in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai Comuni.

2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi è pari al quindici per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento [2]

Art. 25 Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), la Regione riserva un'aliquota del quindici per cento, con arrotondamento all'unità inferiore, degli alloggi finanziati dallo Stato per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari di appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo degli Agenti di Custodia effettivamente in servizio in Valle d'Aosta.

2. Gli alloggi attribuiti a norma del comma 1, nel caso di trasferimento dei beneficiari ad altra sede fuori dal territorio valdostano, o di cessazione del servizio attivo, debbono essere lasciati liberi improrogabilmente entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di prefetto, può preliminarmente ripartire di volta in volta il complesso degli alloggi destinati alle forze dell'ordine fra le quattro indicate al comma 1.

4. Ai beneficiari della riserva è richiesto il possesso dei requisiti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), lett. c) n. 1), lett. f) e lett. g), nonché dei seguenti:

a) residenza anagrafica in uno o più comuni della Regione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

b) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di cui all'allegato A aumentato del trenta per cento.

5. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. c) n. 1), lett. f) e lett. g), anche dagli altri componenti del nucleo familiare.

6. Agli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine ai fini del mantenimento del diritto alla locazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. b), n. 2).

 

[1] Il presente articolo, già modificato dall'art. 10, L.R. 26 maggio 1998, n. 35, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 30 aprile 1999, n. 8. Il testo precedente era il seguente: «Art. 23 Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa 1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e del Sindaco del Comune interessato, può riservare, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, per lo sgombero di unità abitative da recuperare e per consentire la mobilità dell'utenza, alloggi da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, avvalendosi della commissione di cui all'art. 14. 2. Gli alloggi da destinare ai soggetti handicappati dovranno essere reperiti tra quelli ubicati al piano terreno purché abbiano i requisiti di adattabilità alle esigenze del soggetto interessato. 3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1, devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6; in caso contrario, l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, sia accertato, da parte della commissione di cui all'art. 14, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 43 anche da parte di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea che rispondano alle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione. 4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza. 5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui all'art. 14, previa istruttoria curata, rispettivamente, da ciascuno dei soggetti proponenti di cui al comma 1».

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 30 aprile 1998, n. 8. Il testo originario era il seguente: «Art. 24 Riserva di alloggi a favore dei profughi. 1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'art. 34 della legge n. 763/1981, è disposta su proposta dei Comuni ed è basata sulla consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai Comuni stessi. 2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene disposta dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi richiedenti. Detta aliquota non può essere inferiore al quindici per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento, se non per insufficienza di aventi titolo, ma non può, comunque, eccedere il quindici per cento medesimo. Per la definizione della qualifica di profugo si richiamano le disposizioni della legge n. 763/1981»

 



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