Requisiti

Legge Regionale 4 settembre 1995, n. 39:

Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

            REQUISITI (ART. 6)

1. I requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione europea. È ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, anche se il diritto non è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, se è iscritto nelle apposite liste degli uffici regionali del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata [1];

b) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa per un periodo non inferiore a due anni nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per solo ambito territoriale. È altresì ammesso chi è in possesso di residenza anagrafica da almeno cinque anni in Valle d'Aosta, purché con attività lavorativa stabile nel comune cui si riferisce il bando di concorso;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1) su di un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 2, alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale;

2) su due o più alloggi, o su quote di titolarità la cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

d) assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, nonché assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici e, infine, assenza di precedenti assegnazioni cui abbia seguito l'alienazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario. In ogni caso, l'esclusione opera soltanto se l'alloggio sia utilizzabile oppure, se perito, abbia dato luogo a risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di cui all'allegato A ;

f) non aver ceduto totalmente o parzialmente, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica);

g) non essere stati assoggettati a sfratto per morosità o a revoca, da parte dell'ente proprietario o gestore, negli ultimi dieci anni.

2. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al comma 1, lett. c), d), f) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

3. Particolari requisiti possono essere stabiliti dalla Giunta regionale in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti rispondenti agli scopi particolari dell'intervento, con eventuale riferimento anche all'anzianità di residenza [2].

[1] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 maggio 1998, n. 35

[2] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 26 maggio 1998, n. 35

 



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