Domande

Legge Regionale 4 settembre 1995, n. 39:

Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

            DOMANDE (ARTT. 11 e 12)

Art. 11 Contenuto e presentazione delle domande.

1. La domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando, dev'essere corredata da documentazione attestante [1] :

a) la cittadinanza e la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta attività lavorativa;

b) i dati anagrafici, quelli concernenti l'attività lavorativa e il reddito del concorrente e di ciascun componente il nucleo familiare;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato, nonché i dati anagrafici del locatore;

d) il luogo in cui dovranno recapitarsi le comunicazioni relative al concorso.

2. Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

3. Il concorrente deve dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), che sussistono in suo favore i requisiti di cui all'art. 6, ed in favore dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), d), f) e g).

4. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

Art. 12 Istruttoria delle domande.

1. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la regolarità e la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. Al fine di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa, anche avvalendosi della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.

3. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda e documentate dagli allegati al modulo stesso.

4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni possono delegare, previa convenzione, l'Istituto autonomo per le case popolari.

5. In caso di inadempienza in ordine all'istruttoria, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria medesima.

6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla commissione di cui all'art. 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica [2] .


[1] Alinea così sostituito dall'art. 5, L.R. 26 maggio 1998, n. 35

[2] Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 26 maggio 1998, n. 35

 



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