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Elusione della vigilanza non porta a scioglimento cooperativa
Consulta, sanzione sproporzionata che penalizza la cooperazione
14:41 - 21/07/2025

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Lo scioglimento delle cooperative
solo perché si sottraggono agli inviti dell'autorità di
vigilanza, e quindi a prescindere dalla verifica sull'effettivo
conseguimento delle finalità mutualistiche, integra una sanzione
amministrativa sproporzionata, violando perciò l'articolo 3 e
l'articolo 45 della Costituzione, che riconosce la funzione
sociale della cooperazione.
La Consulta - rende noto un
comunicato stampa - ha infatti rimarcato che quest'ultima
disposizione costituzionale non è "comune nel panorama
comparatistico: una tale valorizzazione trova infatti la sua
giustificazione negli strati profondi della società di allora,
che metteva di fronte ai costituenti l'imponente movimento
cooperativo sviluppatosi in Italia a partire dalla metà
dell'Ottocento".
Ancora oggi, ha affermato la Corte, il modello cooperativo,
"ascrivibile all'ambito dell'economia civile", rappresenta "una
forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti,
che non è surrogabile dal nuovo fenomeno delle società benefit",
perché l'impresa cooperativa si contraddistingue per "elementi
del tutto peculiari: la mutualità, che ne costituisce la
missione fondante, ricollegandosi ai principi di solidarietà e
di sussidiarietà orizzontale, e la democraticità, che ne informa
il modello di governance", nonché la "creazione di ricchezza
intergenerazionale, devoluta tramite i fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione". Questi principi si
leggono nella sentenza numero 116, depositata oggi, con cui è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo
12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto
2002, numero 220, nella parte in cui prevede che agli enti
cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza si
applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità,
anziché stabilire che l'autorità di vigilanza nomina un
commissario ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice
civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un
componente dell'organo di controllo societario, che si
sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente
al compimento degli specifici adempimenti indicati.
La sentenza è giunta a questa conclusione ponendo in rilievo
che, nonostante la sua "perdurante e attuale" funzione sociale,
"oggi il modello cooperativo sta attraversando una grave crisi,
attestata dal tasso di crescita ormai da alcuni anni
costantemente negativo, a dispetto di quello del totale delle
imprese» e che a determinare tale fenomeno, rilevato negli
ultimi anni, concorrono senza dubbio plurimi fattori, tra i
quali riveste «un ruolo anche l'assetto legislativo, nel quale,
a fronte della perdita di peso dei vantaggi fiscali, sono state
introdotte normative non particolarmente incentivanti per questa
tipologia di impresa". Invece che favorire l'"incremento" della
cooperazione "con i mezzi più idonei" secondo il mandato
dell'articolo 45 della Costituzione, norme come quella
dichiarata costituzionalmente illegittima possono determinare
invece un grave effetto di deterrenza al suo sviluppo, in quanto
rischiano di causare lo scioglimento per atto d'autorità persino
di cooperative che, ove sottoposte a revisione, risulterebbero
in possesso dei requisiti mutualistici. (ANSA).