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(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)
14:23 - 03/05/2013 


(ANSA) - AOSTA, 03 MAG - Sono diversi i casi in cui si applicano, seppur in modo differenziato, i requisiti minimi e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 488, che abroga la precedente D.G.R. n. 3014/2009.

L'ambito di applicazione riporta diverse categorie di intervento: edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione; edifici esistenti e soggetti a interventi di trasformazione edilizia (ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta); edifici esistenti soggetti a interventi di nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; edifici esistenti soggetti a interventi di sostituzione di generatori di calore e unita' frigorifere.

Gli edifici esistenti soggetti a interventi di trasformazione edilizia si differenziano inoltre in: edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1000 mq soggetti ad interventi di ristrutturazione integrale degli elementi di involucro; ampliamenti superiori al 20 per cento del volume preesistente, limitatamente alla porzione ampliata; edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia che non ricadono nei punti precedenti (e nei casi di esclusione di cui ai commi 4 e 5 della d.G.r. 488/2013).

In determinati casi tuttavia e' prevista l'esclusione dall'applicazione della nuova delibera (come da articolo 8 comma 2 della l.r. 26/2012): a partire dagli edifici isolati in cui i locali riscaldati abbiano una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, agli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio - anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile - sino agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche in grado di influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare. Sono inoltre escluse le unita' immobiliari prive di un sistema di climatizzazione invernale, comprese anche quelle prive di impianto termico e le destinazioni d'uso di box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi e strutture o edifici assimilabili a questi casi. Inoltre, nel caso in cui gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali.

Per quanto riguarda invece gli edifici con particolari caratteristiche storico'culturali (ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, o costruiti antecedentemente al 1945 e ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale) e' possibile non applicare o applicare parzialmente le disposizioni della presente delibera qualora l'applicazione della stessa possa provocarne alterazioni tali da comprometterne le caratteristiche artistiche, storiche o paesaggistiche. La guida riassuntiva della delibera 488 del 2013 e' disponibile all'indirizzo web: https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=30979. (ANSA).


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