Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4.

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).


Elenco documenti

Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, coordinata con le modificazioni apportate dalla l.r. 6 dicembre 2019, n. 18.
N.B. Le modificazioni apportate alla presente legge dalla l.r. 6 dicembre 2019, n. 18, si applicano, per effetto dell’art. 56, comma 2, a tutti gli enti locali a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della stessa (15 gennaio 2020), anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 23/2001, interessando, pertanto, tutti i Comuni dalla data delle elezioni generali comunali della primavera 2020.

Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 previgente alle modificazioni apportate dalla l.r. 6 dicembre 2019, n. 18.
Aggiornata alla l.r. 23 novembre 2009, n. 38.




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