Quando e come certificare




Il sistema di certificazione energetica regionale
Beauclimat entra in vigore il 20 luglio 2011
così come previsto dalla d.G.r. n°1062/2011.


 


1 - L'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto per tutti gli edifici:

  • di nuova costruzione,
  • interessati da totale demolizione e ricostruzione;
  • sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998.

Nei casi sopra riportati:
  • Il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire i sopralluoghi nella fasi salienti del cantiere;
  • L'attestato di certificazione deve essere consegnato in Comune ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.


2 - L'attestato deve essere prodotto, a cura del venditore, nei casi di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari e messo a disposizione dell'acquirente.

NOTA BENE:

  • All'interno del contratto di compravendita sarà riportata un'apposita clausola con la quale l'acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile;
  • In presenza di un atto di compravendita con trasferimento a titolo oneroso di nuova costruzione, per il quale non sia stata ancora presentata la richiesta di agibilità non è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica. Lo stesso dovrà comunque essere redatto ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'immobile.


3 - Gli edifici di proprietà pubblica devono dotarsi dell'attestato di certificazione entro il 31-12-12.

 

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