Attestato di certificazione


Dal 20 luglio 2011 in Valle d'Aosta

l'attestato di Certificazione energetica seguirà il modello regionale Beauclimat

 

L'attestato di certificazione energetica può essere compilato solo da un professionista iscritto nell'elenco regionale dei certificatori energetici che deve garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei committenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse.

La prestazione energetica dell'edificio oggetto di certificazione deve essere calcolata, secondo le metodologie definite con d.G.r. n. n.1606 del 8/07/2011, utilizzando lo strumento di calcolo denominato “Software per la certificazione energetica degli edifici in Valle d'Aosta – Beauclimat” oppure un qualunque strumento di calcolo che implementi le metodologie stesse. Il valore di prestazione energetica globale così ricavato sarà espresso sull'attestato in mq per edifici aventi destinazione d'uso residenziale di tipo E.1(1) ed E.1(2) - esclusi i collegi,conventi, case di pena e caserme - ed in mc per tutte le altre destinazioni d'uso.


 

Modello Attestato di Certificazione energetica Modello Attestato di Certificazione energetica



1-Il certificatore energetico consegna due copie dell'attestato di certificazione energetica firmate al proprietario dell'edificio.

2-Il proprietario dell'edificio (o chi per esso) deposita una copia presso il Comune in si trova l'edificio entro 60 giorni dalla validazione dell'attestato.


 

Per leggere correttamente i dati riportati nell'attestato di certificazione Beauclimat

è possibile consultare l'apposita “Guida alla lettura”

 

Gli attestati redatti prima del 20 luglio 2011 secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali, potranno essere utilizzati per trasferimenti a titolo oneroso dell'immobile stesso purché:

  • L'attestato sia ancora in corso di validità secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, vale a dire entro dieci anni dalla data di emissione, fatto salvo che nel frattempo non siano sopravvenuti interventi che abbiano modificato le prestazioni energetiche in modo tale da comportare il necessario aggiornamento;

  • Nei casi in cui l'attestato non sia stato redatto ai fini dell'ottenimento dell'agibilità di un edificio, copia dello stesso sia pervenuto alla Regione, ai sensi di quanto previsto nelle linee guida nazionali, presso lo sportello “Info Energia Chez Nous”, entro il 30 agosto 2011.

ATTENZIONE

  • Il soggetto certificatore è tenuto ad effettuare la trasmissione del documento entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente. La Regione autonoma Valle d'Aosta ha individuato, come punto per la consegna di tale documentazione, lo Sportello Info Energia Chez Nous (Avenue du Conseil des Commis n°23, 11100 AOSTA).
  • La documentazione può pervenire presso lo sportello informativo tramite consegna manuale, posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax allo 0165-548470 o come allegato e-mail all'indirizzo di posta elettronica infoenergia@regione.vda.it .

 

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