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6-Controlli e sanzioni
6.1. Il certificatore, effettuata la consegna dell’attestato di prestazione al proprietario dell’edificio, deve assolvere altri obblighi?
Al fine di dimostrare il proprio operato, il certificatore energetico ha l’obbligo di conservare, per cinque anni dalla data di validazione dell’attestato, la documentazione relativa ai dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici a supporto del calcolo della prestazione energetica dell’edificio. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione degli ispettori per l’espletamento di eventuali controlli.
6.2. Da quando i controlli APE sono diventati sanzionatori?
Le sanzioni di cui all’art. 53 della l.r. 26/2012 sono attuative per gli APE validati dai certificatori e caricati dai comuni sul Portale Energia dopo il 30 giugno 2014.
In una prima fase di sperimentazione dei controlli, eseguita su tutti gli APE consegnati ai Comuni e caricati sul Portale Energia dai tecnici comunali fino al 30 giugno 2014, non sono state applicate sanzioni.
6.3. Sono esplicitati dei criteri per la selezione del campione di APE da sottoporre a controllo?
Sì, attualmente le modalità di selezione vigenti sono stabilite dalla d.G.r n. 1494 del 23 ottobre 2015.
6.4. Chi effettua la selezione del campione da controllare? Chi effettua i controlli?
La selezione del campione da controllare viene eseguita dal COA energia, mentre il controllo è effettuato dalla sezione energia dell’ARPA.
6.5. Come avviene la procedura di controllo APE?
Il COA energia, contestualmente all'estrazione del campione, provvede ad informare, tramite posta elettronica certificata, i certificatori per i quali sono stati selezionati uno o più APE da sottoporre a controllo, richiedendo di fornire ad ARPA la documentazione necessaria entro 30 giorni naturali dalla data di comunicazione. Risulta comunque facoltà di ARPA poter effettuare un sopralluogo presso l’edificio oggetto di controllo per verificare la congruità della documentazione presentata. ARPA procede al controllo dell’APE ricalcolando, sulla base della documentazione fornita e tramite la stessa versione del software Beauclimat impiegata dal certificatore, il risultato corretto di prestazione energetica globale dell’edificio.
Maggiori dettagli sono riportati nella d.G.r. 1494/2015