Verifica, dichiarazione, alienazione e prelazione beni culturali

 

VERIFICA E DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE

Per il riconoscimento dell’interesse culturale di un bene, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha introdotto due distinte procedure:

  1. la verifica di interesse culturale (art. 12 del D.Lgs. 42/2004) nel caso in cui i beni siano di proprietà di regioni, province, comuni, altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro (art.10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004) 
  2. la dichiarazione di interesse culturale (art.13), nel caso di beni appartenenti ai privati

 

1. Verifica dell’interesse culturale

L’art. 12 prevede che le cose mobili e immobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro, che:

  • risalgano ad oltre cinquant’anni (per i beni mobili) o settanta (nel caso degli immobili)
  • siano opera di autore non più vivente

vengano sottoposte al procedimento di verifica, volto ad accertare la sussistenza dell’interesse culturale. In attesa della verifica, tali cose sono in via provvisoria soggette alla disciplina di tutela.

Per ottenere la verifica presentare:

- il modulo 01 - Verifica di interesse culturale e la scheda 02 - Allegato domanda verifica di interesse culturale (in basso nella sezione Modulistica)

Se l'esito è positivo, comporta la ratifica dell’interesse culturale mediante decreto dell’Assessorato regionale competente in materia di tutela dei beni culturali; in caso contrario il bene viene declassato e ne viene attribuita una classificazione ai sensi della legge regionale n. 11 del 1998 che va a modificare o integrare quanto indicato dal piano regolatore del Comune nel quale si trova il bene.


2. Dichiarazione di interesse culturale

L’art. 13 del D.Lgs. 42/2004 usa la dizione “dichiarazione di interesse culturale” per definire la procedura atta a riconoscere, dal punto di vista legislativo e fiscale, la valenza storico culturale di un determinato bene sia mobile che immobile e quindi da sottoporre alle adeguate prescrizioni di tutela.

Il decreto con il quale si appone il vincolo, oltre a riconoscere il particolare interesse culturale insito nel bene, ha una sua fondamentale incidenza sul regime giuridico del bene oggetto del provvedimento (che è sottoposto a delle limitazioni rispetto alla ordinaria disciplina della proprietà privata prevista dal codice civile).

 

 

Effetti dell’esito positivo della dichiarazione di interesse culturale

L’esito positivo delle procedure di verifica e di interesse culturale è oggetto di notifica del vincolo alla proprietà e di trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Aosta e di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Anche la dichiarazione di interesse culturale integra e modifica, in caso di divergenza, il P.R.G. del comune nel quale si trova il bene; essa viene notificata al proprietario ed è valida anche nei confronti di ogni successivo proprietario.

Tale dichiarazione dà diritto alle agevolazioni fiscali previste per legge ma impone ai proprietari alcuni obblighi che sono stabiliti dal Dlgs. 42/04 e dalle leggi vigenti, i cui principali sono:

- obbligo di garantire la conservazione del bene (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 42/04)

- obbligo di denunciare a questa Soprintendenza il trasferimento della proprietà o della detenzione (art. 59 del D. Lgs. 42/04)

- obbligo di richiedere il preventivo parere in caso di interventi trasformativi del bene tutelato (art. 21 del D.Lgs. 42/04)

 

Solo per gli Enti pubblici o le persone giuridiche senza scopo di lucro vige l'impossibilità di alienare un bene di loro spettanza allorquando non sia avvenuta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.42/04 o quando la stessa abbia avuto esito positivo; in tal caso l’alienazione è ammessa solo prevista autorizzazione di cui all'art. 57 del D.Lgs. 42/04.

 

 

 

ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI E PRELAZIONE

Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere obbligatoriamente denunciati entro 30 giorni a questa Soprintendenza (art. 59).

La presentazione della denuncia di trasferimento assolve principalmente al compito di consentire l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero - che in Valle d’Aosta, in virtù dello Statuto Speciale di cui alla legge costituzionale n. 4 del 1948, della legge n. 196 del 1978 e della legge regionale n. 56 del 1983 è sostituito dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, fatti salvi gli adempimenti e le limitazioni previsti dall'articolo 38, commi 2, 3 e 4 della precitata legge - il quale ha la facoltà di acquistare in tal modo i beni culturali alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione (art. 60), perseguendo l’interesse pubblico di arricchire il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

 

La denuncia di trasferimento deve essere presentata compilando:

- il modulo 03 - Denuncia trasferimento bene culturale (in basso nella sezione Modulistica) entro il termine sopra indicato

La denuncia di trasferimento deve essere effettuata:

- dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione

- dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non

- dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile

 

La denuncia deve contenere (art. 59, c. 2):

- i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, (affinché risulti che entrambe le parti siano consapevoli dei vincoli esistenti sulla “cosa” per effetto della dichiarazione di interesse culturale);

- i dati identificativi dei beni

- l’indicazione del luogo ove si trovano i beni

- l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento

- l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4)

 

 

ELENCO DEI BENI DI INTERESSE CULTURALE PRESENTI IN VALLE D'AOSTA

L'elenco dei beni di interesse culturale presenti sul territorio regionale è gestito e aggiornato dall'Ufficio Vincoli della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, sito in P.zza S. Caveri, 1 – 11100 – Aosta (AO) ed è consultabile presso tale sede.

La richiesta di dichiarazione di sussistenza di un vincolo, necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per legge, può essere presentata al medesimo tramite:

- il modulo 04 - Richiesta sussistenza vincoli (in basso nella sezione modulistica)

- una marca da bollo da Euro 16,00 (pagabile anche virtualmente tramite Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA)

 

 

La richiesta di autorizzazione può essere trasmessa con le seguenti modalità:

- digitale all’indirizzo pec del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali

soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it

- cartacea all'indirizzo Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Piazza S. Caveri, 1 – 11100 – Aosta (AO)

 

Referente

Christian Armaroli c.armaroli@regione.vda.it   tel. 0165 274334

 

 

MODULISTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA

 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 - Misure urgenti per la tutela dei beni culturali

 

 



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