Il "De minimis"

De minimis non curat prætor”è una locuzione latina che significa “il Pretore non si occupa di cose di poca importanza o di poco conto” (letteralmente, Il Pretore non si occupa di cose piccolissime).

L'Unione Europea ha utilizzato lo stesso termine “de minimis” per indicare gli aiuti di stato di piccolissima entità che non devono essere sottoposti al vaglio della Commissione europea, in quanto non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza (cfr. sezione Nozione e disciplina degli aiuti di Stato).

Gli aiuti de minimis possono concessi alle condizioni e nei limiti previsti da un apposito Regolamento, Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

Sono parimenti aiuti de minimis gli aiuti concessi, nel settore della pesca, della produzione di prodotti agricoli e dei servizi di interesse economico generale, sulla base dei seguenti regolamenti europei:

Dal punto di vista concettuale, gli aiuti concessi in regime de minimis non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la Commissione europea ha valutato che gli stessi non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza (cfr. sezione Nozione e disciplina degli aiuti di Stato).

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 prevede che gli aiuti de minimis possono essere concessi sino ad un massimo di euro 200.000 per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese attive nel trasporto su strada tale importo massimo è pari a euro 100.000.

Al fine di garantire il rispetto di tale limite, l’impresa deve presentare all’ente erogante, prima della concessione di un aiuto de minimis, un’apposita autodichiarazione relativa ad ogni altro aiuto “de minimis” percepito nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.

Dal punto di vista dell’Amministrazione pubblica, applicare il "de minimis" significa non doversi fare carico delle lunghe e complesse procedure di notifica alla Commissione europea, che sono invece generalmente obbligatorie nei casi di concessione di un aiuto o istituzione di un regime di aiuti, acquisendo una maggiore efficienza ed efficacia normativa e gestionale.

 



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