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Cosa si intende per "aiuto di Stato"?
Come definizione di massima si può affermare che un "aiuto di Stato", rilevante ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è un vantaggio (sotto qualsiasi forma) economicamente apprezzabile, concesso tramite risorse pubbliche, di cui sia beneficiario un soggetto che svolge attività economica su un determinato mercato,. I requisiti che una misura deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono quattro e devono essere compresenti. 1) origine statale dell’aiuto; 2) presenza di un vantaggio selettivo; 3) incidenza sulla concorrenza; 4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. Laddove manchi anche uno soltanto di tali requisiti, l’agevolazione non sarà considerata aiuto di Stato.
Qual è la normativa rilevante in materia di aiuti di Stato?
La fonte normativa principale si rinviene negli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Va comunque ricordato che la disciplina europea si basa anche su altri tipi di disposizioni (regolamenti, orientamenti, comunicazioni, linee direttrici, decisioni) e sulla giurisprudenza.
Perché l’art. 107 TFUE pone un divieto generale alla concessione di aiuti?
Gli aiuti comportano una situazione di concorrenza sleale tra le imprese; possono comportare forme di protezionismo negli scambi interni e favorire forme di delocalizzazione verso Stati che li concedono; possono, inoltre, favorire forme di assistenzialismo che danneggiano le imprese sane a favore di concorrenti poco efficienti che non sono spinti a innovare o a ristrutturarsi. Gli aiuti che rispondono a determinate caratteristiche possono tuttavia avere un effetto positivo sull’economia e lo sviluppo.
Quando gli aiuti di Stato possono essere concessi in deroga al divieto generale imposto dall’articolo 107 del Trattato?
Il divieto generale di concedere aiuti di Stato è temperato da talune deroghe, giustificate dal fatto che l'Unione europea, oltre al compito di garantire che la concorrenza non sia falsata all’interno del mercato comune, ha anche il compito di "promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità". Le possibili deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato sono precisate al secondo e terzo paragrafo dell’art. 107, all’articolo 93 e all’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE.
Cos’è un "regime di aiuti" e come si istituisce?
Un regime di aiuti è un atto di portata generale, in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese, definite nell'atto in linea generale e astratta. Si distingue dall’aiuto “ad hoc” in quanto quest’ultimo è un aiuto istituito a favore di un unico beneficiario già individuato a monte.
L’aiuto rileva se è concesso ad un soggetto che non è un’impresa?
No, l’aiuto concesso ad un soggetto che non è considerato “impresa” non è qualificabile come aiuto di Stato. In tale caso non dovrà essere applicata la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ma il concetto di impresa per l'Unione europea è assai ampio e include qualsiasi soggetto che svolge un’attività economica consistente nello scambio di bene o servizi su un determinato mercato, indipendentemente dalla forma giuridica o dalle fonti di finanziamento. Quindi può rientrare in questo concetto anche un’associazione senza scopo di lucro o un ente pubblico, se svolgono un’attività economica potenzialmente aperta alla concorrenza.
Cosa vuol dire che l’aiuto deve essere “selettivo” per rilevare ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea?
Vuol dire che l’aiuto deve favorire certe imprese e non altre, certi settori economici e non altri. Una misura nazionale, ad esempio una riduzione fiscale o previdenziale, che si applica a tutte le imprese di tutti i settori e su tutto il territorio di riferimento (in genere quello dello Stato membro interessato) e senza alcun potere discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica non è selettiva. Un’agevolazione che favorisce le imprese di una certa area geografica più ristretta di quella nazionale, è considerata tendenzialmente selettiva. Ad esempio, un aiuto alle PMI venete è selettivo sotto due aspetti: favorisce solo le PMI e non anche le grandi imprese e favorisce solo le PMI venete e non quelle di altre regioni. Considerazioni particolari e legate ai singoli casi vanno poi fatte nel caso di riduzioni fiscali da parte di enti territoriali dotati di autonomia fiscale.
Cosa significa che un aiuto è concesso in regime “de minimis”?
La Commissione europea ha emanato appositi Regolamenti che consentono la concessione, nel rispetto di determinati requisiti, di aiuti di Stato di piccolissima entità (i cosiddetti aiuti "de minimis") senza che questi debbano essere sottoposti al vaglio della Commissione europea, in quanto non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza. La disciplina di più vasta e generale applicazione è il Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Vi sono poi Regolamenti specifici per i settori della produzione primaria di prodotto agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e dei servizi di interesse economico generale. Ai fini della concedibilità di un aiuto "de minimis" a una determinata impresa, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, è necessario che l’importo totale degli aiuti de minimis ottenuti dalla stessa non superi, nell’arco di tre esercizi finanziari, i 200.000 euro. Per le imprese attive nel trasporto su strada tale importo massimo è pari a euro 100.000. Specifiche soglie sono previste per gli altri settori citati.
Cos’è e cosa deve contenere la dichiarazione “de minimis” e perchè necessario produrla contestualmente alla domanda di contributo?
Il legale rappresentante di un’impresa che voglia presentare domanda per ricevere un aiuto in regime «de minimis»è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso, infatti, solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. L’impresa dovrà indicare tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza. Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Cosa significa che un aiuto è concesso “in esenzione”?
L’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che alla Commissione europea devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro non può dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima di una formale decisione di autorizzazione da parte della Commissione (c.d. “obbligo di notifica preventiva”). Nella pratica, tale comunicazione avviene tramite un portale informatico denominato SANI (State aid notification interactive), accedendo al quale lo Stato membro può compilare il modulo di notifica preimpostato e fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della misura di aiuto da parte dei servizi della Commissione. Gli aiuti concessi senza il rispetto di tale procedura sono considerati illegali e, laddove la Commissione ne sancisca l’incompatibilità con il mercato interno, lo Stato membro ha l’obbligo di recuperali dall’impresa beneficiaria. Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nel 1998 un regolamento (Reg. n. 994 del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (oggi 107 e 108 TFUE) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) con il quale ha autorizzato la Commissione europea ad esentare dall’obbligo di previa notifica determinate categoria di aiuti di Stato orizzontali. Avvalendosi di tale facoltà, la Commissione ha adottato il Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008) ad oggi scaduto e sostituito dal vigente Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. I regimi istituiti sulla sua base sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva ma sono sottoposti ad un obbligo di trasmissione di informazioni sintetiche entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime di aiuti o dalla concessione dell’aiuto ad hoc.
Cosa vuol dire che l’aiuto deve essere necessario o deve avere un effetto incentivante?
Il concetto della necessità dell'aiuto significa che l’aiuto deve essere necessario affinché l’impresa realizzi un’operazione (es. un investimento) che non avrebbe realizzato in assenza di aiuto. Ciò significa, in altri termini, che l’aiuto deve avere un effetto di incentivazione. Il principio dell’effetto di incentivazione è imposto in gran parte delle regole (regolamenti, discipline, orientamenti, ecc…) europee in materia di aiuti di Stato e implica, talvolta, una analisi controfattuale per comparare la situazione che si avrebbe in assenza di aiuto con quella in presenza di aiuto. In taluni casi, la verifica si limita a richiedere che l’impresa beneficiaria non abbia avviato la realizzazione del progetto prima della data di presentazione della domanda di aiuto. Le regole applicabili variano comunque a seconda del soggetto beneficiario (grande, piccola o media impresa), del settore o della categoria di aiuti.
Cosa sono gli aiuti a finalità regionale?
Gli aiuti a finalità regionale rappresentano una particolare categoria di aiuti di Stato, che si pone l’obiettivo di incoraggiare gli investimenti da parte degli operatori economici in territori considerati “svantaggiati”, attraverso la compensazione, tramite aiuti pubblici a sostegno degli investimenti e dell’occupazione, degli handicaps che le imprese dovrebbero fronteggiare per installarsi e investire in tali zone. La relativa disciplina si trova: - negli articoli 107 comma 3 lettera a) e 107 comma 3 lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; - negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020; - negli articoli da 13 a 16 del Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE n. 651/2014). A differenza degli altri tipi di aiuti, quelli finalità regionale possono essere concessi soltanto alle imprese che hanno la sede legale e/o operativa in specifiche zone, preventivamente determinate. L’individuazione di tali zone è effettuata attraverso la predisposizione e la notifica alla Commissione, da parte di ciascuno Stato membro, di una Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.
 




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