Norme di attuazione

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Natura e finalità del Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Valle d'Aosta
Art. 2 - Elementi costitutivi ed efficacia del PTP
Art. 3 - Attuazione del PTP
Art. 4 - Deroghe al PTP
Art. 5 - Progetti e programmi integrati 14
Art. 6 - Coordinamento della spesa pubblica con il PTP
Art. 7 - Valutazione di impatto ambientale
Art. 8 - Controllo dinamico dell'attuazione del PTP
Art. 9 - Categorie normative

Articolo 1: Natura e finalità del Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Valle d’Aosta

1. Il Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Valle d’Aosta è piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell’articolo 1bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; è quindi, ad un tempo, strumento di pianificazione urbanistica e di tutela e pianificazione paesaggistica.

2. Quale strumento di pianificazione urbanistico-territoriale, il PTP assolve alle funzioni prescritte dall’articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il PTP orienta l’attività della Regione, delle comunità montane e dei comuni per il governo del territorio nell’ambito delle rispettive competenze, nonché l’azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili di interesse artistico e storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e dei beni paesistici e ambientali di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e n. 431 del 1985. Restano salve le determinazioni specifiche e puntuali recate dai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi delle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939 dianzi citate, e dalla legislazione regionale concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

4. Le presenti norme di attuazione precisano i modi attraverso ai quali il PTP adempie ai compiti di cui ai precedenti commi. Con apposita disciplina legislativa, la Regione prescrive l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PTP, definendo il relativo procedimento in conformità ai principi enunciati nel presente articolo.

5. Le prescrizioni e gli indirizzi del PTP perseguono nel loro insieme l’obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio. Le prescrizioni e gli indirizzi aventi rilevanza paesistica perseguono altresì l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’identità del paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di assicurare la stabilità ecologica.

6. Le finalità del PTP sono perseguite dalla Regione con la partecipazione degli enti locali nel rispetto delle regole di trasparenza, semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.

7. Il PTP considera l’intero territorio della Valle d’Aosta, al quale si applica senza esclusioni.

 

 

Articolo 2: Elementi costitutivi ed efficacia del PTP

1. Il PTP è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa, recante giustificazione delle scelte anche normative operate;

b) tavole di piano:

1. assetto generale, in scala 1:50.000;

2. disciplina d’uso e valorizzazione, in scala 1:20.000;

c) norme di attuazione;

d) schede per unità locali;

e) linee programmatiche per l’attuazione e la gestione del PTP;

f) altri elaborati cartografici:

1. schema delle linee programmatiche, in scala 1:100.000;

2. vincoli paesaggistici ex lege n. 1497 del 1939 e ex lege n. 431 del 1985, nonché fasce fluviali del PSFF dell’Autorità di bacino, in scala 1:50.000;

3. codici di siti, beni e aree di specifico interesse e di beni culturali isolati in scala 1:100.000;

4. pericolosità geologica e idraulica, in scala 1:100.000.

2. Le determinazioni contenute negli elaborati di cui alla lettera c) del comma 1 hanno efficacia di prescrizione o di indirizzo; gli elaborati di cui alla lettera b) rappresentano i luoghi in cui si applicano i contenuti del PTP; i restanti elaborati del PTP sono elementi giustificativi e illustrativi delle scelte e delle statuizioni e di orientamento per gli approfondimenti progettuali e le elaborazioni programmatorie ai sensi dell’articolo 5.

3. Le determinazioni del PTP si articolano in:

a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della regione, senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti od atti sottordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti o programmi o piani di settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione locale e i regolamenti dovranno comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente lettera a), nel termine stabilito da apposita norma di legge;

b) prescrizioni mediate. Le prescrizioni mediate hanno quali destinatari i soggetti pubblici autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul territorio; tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito da apposita norma di legge, negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;

c) indirizzi. Gli indirizzi hanno quali destinatari i soggetti pubblici di cui alla precedente lettera b). Gli strumenti di pianificazione urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito da apposita norma di legge, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso all’interpretazione, all’approfondimento e alla precisazione che risultano necessari; parimenti operano i progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli indirizzi espressi dal PTP. Lo scostamento dagli indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopra indicati richiede idonea motivazione.

4. Rientrano nella categoria di cui alla lettera a) del comma 3 (prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti) le determinazioni recate dagli articoli 20, comma 9; 21, comma 1, lettera b); 25, comma 7; 26, comma 6; 29, comma 6 primo periodo; 32, comma 7; 33, commi 1, 3 e 4; 34, commi 3 e 5; 35, commi 1, 2, 5 e 9; 37, comma 3; 38, commi 1, 2, 3, 4; 40, commi 1, 2, 3; rientrano nella categoria di cui alla lettera b) del comma 3 (prescrizioni mediate) le determinazioni recate dall’articolo 23, commi 9 e 10; le restanti determinazioni rientrano nella categoria di cui alla lettera c) del comma 3 (indirizzi) ovvero si tratta di norme procedurali o di rinvii a disposizioni di legge.

5. Le “schede per unità locali” non hanno valore né di prescrizione, né di indirizzo, ma forniscono informazioni per la pianificazione locale e per la redazione di progetti e programmi.

 

 

Articolo 3: Attuazione del PTP

1 . Il PTP si attua attraverso all’applicazione delle sue determinazioni secondo l’articolazione dellestesse di cui al comma 3 dell’articolo 2, ed in conformità alle determinazioni ivi dettate, salverestando le disposizioni di legge in tema di deroghe.

2 . Concorrono all’attuazione del PTP tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della regione.

3 . A fini dell’attuazione del PTP, oltre agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore, ai programmi e ai progetti dei vari enti, sono utilizzati gli accordi di programma, le intese e le concertazioni, le forme associative e di cooperazione, le conferenze di servizi, previste dalla legge.

4 . Qualora sussistano le condizioni di legge per il loro utilizzo, l’impiego degli accordi di programma, delle intese e delle concertazioni, le forme associative e di cooperazione, le conferenze di servizi, di cui al comma 3, deve essere preferito rispetto agli altri tipi di procedimento.

5 . L’attuazione del PTP ha luogo osservando le indicazioni contenute nelle cartografie, con le specificazioni recate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi delle presenti norme, ed applicando le norme di attuazione del PTP medesimo; gli atti che costituiscono elementi giustificativi del Piano forniscono indicazioni per l’interpretazione delle statuizioni del PTP, ove tale interpretazione occorra.

6 . Le indicazioni contenute nelle cartografie vanno intese secondo le apposite legende ed applicate nel rispetto delle presenti norme.

7 . Le indicazioni cartografiche a scala maggiore prevalgono su quelle a scala minore, salve restando le specificazioni recate dagli strumenti urbanistici comunali.

8 . Ove appaia contrasto fra un’indicazione cartografica e una norma, prevale quest’ultima; in caso di contrasto fra una determinazione contenuta nel Titolo II delle presenti norme e una determinazione recata dal Titolo III, prevale quest’ultima.

9 . Gli indirizzi relativi ai sistemi ambientali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e quelli relativi ai settori di cui al Titolo III, sono congiuntamente considerati in sede di formazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei regolamenti, dei progetti e programmi integrati di cui all’articolo 5, e dei piani di settore interessati, ove del caso coordinando gli indirizzi medesimi.

10 . Trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di deroghe al PTP e alle misure di salvaguardia.

 

Articolo 4: Deroghe al PTP

1 . In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell’intervento proposto, può deliberare, in deroga alle determinazioni del PTP, l’approvazione dei progetti di opere d’interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l’interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga.

 

Articolo 5: Progetti e programmi integrati

1. Con riferimento ad aree o a situazioni suscettibili di trasformazioni territorialmente rilevanti, caratterizzate da particolare complessità e di norma dalla necessità di azioni concertate di più soggetti, è prevista la formazione di progetti e programmi integrati.

2. La formazione dei progetti e programmi integrati, di cui al comma 1, è orientata, con indicazioni non vincolanti, dalle “linee programmatiche” facenti parte del Piano.

3. Ulteriori progetti e programmi coerenti con le linee programmatiche del PTP possono essere formati dalla Regione anche su proposta di comuni e di comunità montane.

4. I progetti e i programmi integrati indicati nelle “linee programmatiche” e quelli ulteriori eventualmente formati dalla Regione ai sensi del comma 3 possono integrare, relativamente alle aree, alle relazioni e ai beni culturali e/o ambientali da essi considerati, gli indirizzi del PTP.

5. I progetti integrati precisano e applicano gli indirizzi del PTP e quelli recati dai programmi integrati eventualmente coinvolti, anche precedendo le prescrizioni di competenza dei PRGC.

6. I progetti e i programmi integrati, ivi compresi quelli indicati nelle linee programmatiche, sono definiti con la partecipazione dei vari soggetti pubblici coinvolti.

 

Articolo 6: Coordinamento della spesa pubblica con il PTP

1. L’attuazione del PTP è realizzata anche con l’impiego delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa.

2. I soggetti pubblici che operano nel territorio garantiscono coerenza fra la spesa predetta e le determinazioni del PTP, anche per quanto concerne l’individuazione degli interventi da finanziare o

incentivare prioritariamente in relazione a programmi e progetti coerenti con il PTP; resta comunque salva la priorità delle spese necessarie per porre rimedio ad emergenze e ad eventi di forza maggiore non prevedibili.

3. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell’ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possano derivare a carico di singoli soggetti.

 

Articolo 7: Valutazione di impatto ambientale

1. Il PTP costituisce l’insieme organico delle determinazioni con le quali, in primo luogo, sono da confrontare i piani e i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale.

2. La valutazione di impatto ambientale dei piani ad essa assoggettati dalla legge comporta il confronto dei piani medesimi con le analisi, le valutazioni e le determinazioni del PTP; in tale sede, possono essere operati, o verificati se già condotti dai piani via via esaminati, approfondimenti delle analisi e della ricognizione dello stato di fatto, atti a motivare scelte che si discostino dagli indirizzi del PTP.

3. Parimenti, la valutazione di impatto ambientale dei progetti che sono ad essa assoggettati comporta il confronto del progetto con le analisi, le valutazioni e le determinazioni del PTP; in tale sede, possono essere operati, o verificati se già condotti dal PRGC o dal progetto, approfondimenti delle analisi e della ricognizione dello stato di fatto, idonei a motivare scelte del progetto che si discostino dagli indirizzi del PTP.

4. Per il contenimento degli impatti cumulativi, la Regione favorisce gli studi di impatto ambientale che interessino congiuntamente più progetti incidenti su di un unico sistema di risorse o una medesima area, e che considerino gli effetti complessivi degli interventi progettati nonché quelli prevedibili in caso di esecuzione dilazionata nel tempo dei diversi interventi.

 

Articolo 8: Controllo dinamico dell’attuazione del PTP

1. La Regione assicura il continuo controllo e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni, attivando anche mediante intese coi soggetti pubblici e gli operatori privati interessati sistemi conoscitivi continui, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) pericolosità idrogeologica;

b) rischio di valanghe;

c) inquinamento: del suolo; idrico; atmosferico; acustico;

d) degrado paesistico ed ambientale delle aree più sensibili;

e) aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più critiche;

f) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che esercitano maggior attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità.

2. La coerenza e l’adattamento continuo del processo d’attuazione del PTP alle condizioni reali d’intervento sono assicurati anche mediante il controllo continuo e la permanente conoscenza di cui al comma 1.

3. I sistemi conoscitivi di cui al comma 1 devono assicurare a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio la costante conoscenza del territorio stesso e dell’ambiente anche ai fini della gestione integrata delle risorse.

4. Le precisazioni e le specificazioni operate dai comuni e dai vari servizi regionali in applicazione delle determinazioni del PTP concorrono a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi di cui al comma 1.

 

Articolo 9: Categorie normative

1. Gli indirizzi e le prescrizioni mediate recate dal PTP, ai fini della disciplina instaurata da tale Piano, fanno riferimento alle categorie normative di cui ai commi che seguono.

2. Le modalità di azione e di intervento sul territorio si distinguono come segue:

a) di conservazione (CO), intese alla mera conservazione delle risorse e dei processi naturali, dei paesaggi, delle testimonianze e risorse culturali;

b) di mantenimento (MA), intese ad assicurare il mantenimento delle risorse, dei paesaggi e delle testimonianze culturali, anche mediante recuperi, purché produttivi di modificazioni fisiche solo marginali, nonché mediante riutilizzi compatibili con il mantenimento anzidetto;

c) di restituzione (RE), volte al ripristino di condizioni ambientali alterate da degrado, nonché alla eliminazione o alla massima mitigazione possibile delle cause del degrado o delle alterazioni stesse, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storiche e culturali, al recupero del patrimonio abbandonato o male utilizzato, all’eliminazione o alla mitigazione degli usi incompatibili;

d) di riqualificazione (RQ), intese a valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti e ad eliminare usi non compatibili, anche mediante trasformazioni edilizie o urbanistiche consistenti, che non aumentino però significativamente i carichi urbanistici ed ambientali;
e) di trasformazione (TR), intese ad introdurre le seguenti modificazioni delle risorse e del territorio:

1. TR1, volte alla modificazione, al potenziamento o al completamento di insediamenti o di altri complessi infrastrutturali o di usi in atto, con limitati aumenti dei carichi urbanistici o ambientali;

2. TR2, volte alla realizzazione di nuovi insediamenti o altri complessi infrastrutturali mediante asservimento a tali fini di porzioni di territorio non ancora dotate della dovuta urbanizzazione o mediante radicale trasformazione dell’assetto urbanistico o infrastrutturale in atto o comunque con significativo aumento dei carichi urbanistici ambientali; rientrano, comunque, nella presente categoria tutti gli interventi di trasformazione non riconducibili alla categoria TR1.

3. Gli usi e le attività sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) usi e attività di tipo naturalistico (N), orientati alla conservazione delle risorse e dell’ambiente naturale, con la riduzione al minimo delle interferenze antropiche; essi si distinguono come segue:

1. di conservazione (N1) e di osservazione scientifica e amatoriale, comprendente la contemplazione e l’escursionismo, il trekking e l’alpinismo non richiedenti attrezzature d’accesso o d’uso;

2. per il turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta (N2), in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l’obiettivo prioritario proprio della presente categoria;

3. di gestione naturalistica (N3) dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti
alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l’obiettivo proprio della presente categoria;

b) usi e attività a carattere agro-silvo-pastorale (A), orientati al mantenimento del territorio con le tradizionali forme di sfruttamento delle risorse proprie delle comunità locali nonché alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale; essi si articolano come segue:

1. attività agricole o forestali o inerenti all’uso e alla conduzione degli alpeggi (A1), con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed infrastrutture;

2. attività agricole o forestali o inerenti all’uso e alla conduzione degli alpeggi (A2), con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale;

c) usi ed attività abitativi (U), orientati alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni abitative; essi si distinguono come segue:

1. residenze permanenti e/o principali (U1), con i servizi e le infrastrutture ad esse connessi; attività commerciali e produttive, di interesse prevalentemente locale;

2. residenze temporanee ed attività ricettive (U2), escluse soltanto quelle di cui al successivo n. 3, comprese le attrezzature e i servizi ad esse connessi di carattere turistico, ricreativo, escursionistico, sportivo;

3. residenze temporanee legate alle attività agro-silvo-pastorali (U3), con i servizi e le attività ad esse connessi;
d) usi ed attività di tipo specialistico di rilievo non locale (S), orientati a scopi speciali; essi
comprendono:

1. le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (S1) richiedenti impianti, attrezzature o spazi distinti da quelli per gli usi di cui alle lettere precedenti;

2. le attività produttive (S2), commerciali o industriali, non collocate né collocabili in contesti urbano-abitativi;

3. le attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero (S3) richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.

4. Le condizioni operative sono enunciate come segue:

a) con la sigla C1, sono indicati gli interventi sempre consentiti, purché conformi al piano regolatore generale;

b) con la sigla C2, sono indicati gli interventi subordinati all’approvazione di strumenti urbanistici di dettaglio, ovvero conformi alle prescrizioni della apposita normativa di attuazione dei PRGC nelle zone di tipo A;

c) con la sigla C3, sono indicati gli interventi ammessi solo se espressamente previsti da progetti e programmi integrati di cui all’articolo 5 o dai piani regionali di settore conformi al PRGC adeguato al PTP.

5. Si intendono ammesse le modalità di azione e di intervento contrassegnate con le lettere precedenti quella espressamente consentita, nell’elenco di cui al comma 2.

6. Gli usi e le attività di tipo N possono sempre essere esercitati; gli usi e le attività di tipo A possono essere mantenuti e esercitati anche dove sono ammessi gli usi e le attività di tipo U o di tipo S.

7. Le modalità di azione e di intervento, di cui al comma 2, costituiscono una categoria normativa propria del PTP operante alla scala territoriale e non alla scala edilizia; esse non sostituiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente definiti dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

 



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