Tempi di attesa
Obiettivo di primaria importanza per il Servizio Sanitario Nazionale è assicurare ad ogni cittadino prestazioni sanitarie adeguate ai problemi clinici presentati, nel rispetto del diritto della persona alla tutela della salute e del principio di equità nell'accesso alle prestazioni. I determinanti del fenomeno delle liste di attesa sono molteplici e attengono a tre grandi aree di intervento: il governo della domanda di prestazioni, il governo dell'offerta di assistenza e i sistemi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni. In particolare, fra i diversi fattori che contribuiscono al mantenimento di forti divari fra la domanda (crescente) e l'offerta (non sempre adeguata) di prestazioni, si ricorda la maggiore attenzione dei cittadini nei confronti del proprio stato di salute, la valutazione dei bisogni assistenziali da parte dei medici prescrittori, l'affermarsi di modelli culturali di “consumo sanitario” (spesso anche indotti dai media), la maggiore capacità di intervento del sistema sanitario (anche grazie alla crescente disponibilità di tecnologie e trattamenti), le carenze organizzative che ostacolano il pieno sfruttamento delle risorse disponibili, le difficoltà di un settore che presenta al proprio interno nicchie di mercato di difficile regolamentazione. Per tali motivi è necessario adottare idonei programmi ed introdurre strategie da perseguire nel loro insieme, per garantire un uso sempre più razionale delle risorse e consentire l'erogazione tempestiva delle prestazioni in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, trasparenza e qualità delle prestazioni. Tali principi sono perseguibili con una puntuale conoscenza dei tempi d'attesa, prevedendo fra l'altro il monitoraggio del fenomeno. L'ottimizzazione della loro gestione, in un contesto volto a orientare l'assistenza verso il miglioramento continuo della qualità, è realizzabile con gli strumenti del governo clinico. A tal fine è necessario prevedere un approccio sistematico per processi con la gestione dei percorsi clinico-diagnostico- terapeutici in un contesto multidisciplinare e multiprofessionale. L'appropriatezza, clinica e organizzativa, è sicuramente l'elemento regolatore delle scelte e dei comportamenti di tutti i soggetti che hanno una responsabilità rispetto al bisogno di salute. L'appropriatezza è quindi presupposto indispensabile, sebbene non sufficiente, per garantire il diritto alla salute stessa. Con riguardo alla normativa nazionale e regionale prodotta su questo difficile argomento, in armonia con la suddetta esigenza di appropriatezza anche temporale di erogazione delle prestazioni, il D.Lgs. n. 124/1998 art. 3, comma 10, ha previsto l'obbligo di definire il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e l'erogazione delle stesse, attribuendo alle Regioni il compito di definire i criteri generali e ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere la definizione dei tempi. Il DPCM del 29 novembre 2001 - che definisce i Livelli essenziali di assistenza – e l'Accordo Stato - Regioni del 14 febbraio 2002 hanno stabilito le linee guida sulle modalità di accesso alle prestazioni sanitarie e hanno definito i tempi massimi d'attesa. L'Accordo Stato Regioni dell'11 luglio 2002 ha fornito alle Regioni indicazioni sui criteri generali di priorità clinica per l'accesso alle prestazioni ed ha individuato alcune aree di intervento ritenute critiche a livello nazionale. Inoltre la Conferenza Stato - Regioni del 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131 - “Piano Nazionale di contenimento dei Tempi d'Attesa per il triennio 2006-2008” di cui all'art. 1, comma 280, della Legge 23/12/2005 n. 266, ha sancito che le Regioni debbano adottare un Piano Regionale attuativo di contenimento dei tempi d'attesa.
Il contesto legislativo regionale
Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 124/1998 art. 3, comma 10, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2891 del 24 agosto 1998, ha fornito indicazioni al direttore generale dell'Azienda. Successivamente, c ome richiesto dall'Accordo Stato Regioni dell'11 luglio 2002, con deliberazione n. 1482 del 29 aprile 2002, ha approvato un documento in cui vengono individuati i criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate in regime ambulatoriale, finalizzati al contenimento delle liste di attesa. Infine, con deliberazione n. 3466 del 17 novembre 2006, modificata per quanto concerne la sola denominazione delle classi di priorità dalla deliberazione n. 140 del 25 gennaio 2008, ha approvato il programma regionale di contenimento delle liste di attesa volto a governare la domanda, razionalizzare/ottimizzare l'offerta delle prestazioni, gestire razionalmente il sistema degli accessi, garantire periodiche revisioni dell'attività prescrittiva, velocizzare la refertazione e la messa a disposizione dei risultati, utilizzare le opportunità di un'adeguata organizzazione della libera professione. Quest'ultimo provvedimento revoca le precedenti disposizioni in materia del 1998 e del 2002 e definisce, per le prestazioni ambulatoriali, quattro livelli di priorità:
Urgenza-emergenza che richiede interventi immediati verso i quali la risposta deve essere fornita da parte dei servizi a ciò deputati (pronto soccorso ospedaliero, punti di primo intervento territoriali, U.O. 118)
U - Urgenza differibile che richiede una risposta entro 72 ore dall'evento patologico/traumatico
D - Prestazioni differite da erogare in tempi massimi di 30 giorni per le visite e 60 per le prestazioni strumentali
P - P restazioni programmabili che possono prevedere tempi di esecuzione più lunghi in rapporto ai programmi di controllo periodico (follow up), programmi di prevenzione, fini certificativi. Vengono altresì fissate modalità di riorganizzazione dei CUP, organizzazione della libera professione, informazione e comunicazione delle liste di attesa, intervento in caso di superamento dei limiti.
Per ciò che riguarda i ricoveri vengono fissati le seguenti categorie di risposta assistenziale:
Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici a rapida ingravescenza e/o prognosi infausta
Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici a grave componente dolorosa o grave disabilità
Classe C: ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e stabilità del quadro patologico.
Classe D: ricovero senza attesa massima definita per casi clinici per casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità che devono avere risposta entro 12 mesi.
Sono anche fissati l'obbligo di utilizzo di agende di prenotazione capaci di generare flussi informativi elettronici e l'estensione di tutte le regole ai ricoveri effettuati in regime di day hospital.