Obblighi e sanzioni

Legge regionale 28 novembre 1986, n. 56.

Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.

(B.U. 17 dicembre 1986, n. 30, S.S. 19 dicembre 1986, n. 1).

Articolo 12 - Obblighi e sanzioni

     1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non puō cederla in locazione, neppure parzialmente, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3.

(Comma cosė sostituito dall'Articolo 2 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30.)

     2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l'elevazione del tasso di interesse annuo al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale. L'elevazione del tasso di interesse decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale che accerta l'avvenuta trasgressione.

Articolo 13 - Obblighi e sanzioni per l'alienazione

     1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non puō alienarla, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3.

(Comma cosė sostituito dall'Articolo 3 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30.)

     2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo maggiorato dalla differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio di ammortamento a quella di risoluzione del contratto.

     3. L'alienazione dell'abitazione effettuata nei casi consentiti dal comma 1 comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo, maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati alla data dell'estinzione anticipata.

(Comma cosė sostituito dall'Articolo 3 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30.)

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui l'acquirente sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento dell'alienazione e richieda di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni dell'alienante. Il subentro č autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Comma cosė sostituito dall'Articolo 3 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30.)

 



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