Requisiti e reddito

Legge regionale 28 novembre 1986, n. 56.

Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.
(B.U. 17 dicembre 1986, n. 30, S.S. 19 dicembre 1986, n. 1).

Articolo 3 - Fondi di rotazione

1. Possono accedere ai fondi di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all'atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie dell'area destinata all'intervento costruttivo o ne hanno piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune sede dell'intervento.

2. L'accesso ai fondi di cui al precedente comma è riservato alle Cooperative di cui i soci sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 6.

3. Nell'ambito delle risorse disponibili in ciascun semestre e nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti commi il finanziamento è prioritariamente destinato alle cooperative che hanno partecipato all'ultimo bando regionale di concorso per l'ammissione ai mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 emesso antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso ai fondi di rotazione.

4. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito e i tassi di interesse sono determinati con i criteri stabiliti dai regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), vigenti al momento della presentazione della domanda di mutuo. La disposizione si applica anche alle cooperative edilizie per le quali non è intervenuto l'atto di frazionamento del mutuo (Comma così sostituito dall'Articolo 35 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.)

5. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 12 alloggi, anche se collocati su più fabbricati ma insistenti sulla stessa area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge e richiedenti il mutuo, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno (Comma aggiunto dall'Articolo 2 della L.R. 17 agosto 1987, n. 79.)

Articolo 6 - Requisiti soggettivi

1. Per l'accesso al mutuo agevolato i soci delle cooperative edilizie devono possedere, al momento della presentazione della domanda da parte della cooperativa, i sottoelencati requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana;
b) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni anche se non consecutivi, avere conseguito la maggiore età ed essere titolari di reddito proprio da lavoro autonomo o dipendente; (Lettera così sostituita dall'Articolo 4 della L.R. 17 agosto 1987, n. 79.)
c) non essere proprietari di altre abitazioni, ovunque ubicate nel territorio regionale, adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare intendendosi adeguato l'alloggio staticamente ed igienicamente sano composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare. E' ammessa la proprietà di un'altra abitazione, qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto specifici diritti reali di godimento o quote di comproprietà non inferiori alla metà siano attribuiti ad altri soggetti;
d) non avere beneficiato in altre occasioni di contributi agevolati concessi dallo Stato o altro Ente pubblico, ivi compresa la cessione in proprietà, a riscatto, o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con il contributo o a totale carico dello Stato o altro Ente pubblico;
e) fruire di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a lire 30.000.000 (1) anche in regime di separazione di beni. Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita da coniugi, parenti ed affini fino al primo grado stabilmente conviventi con il capo famiglia.

(1) - il limite di reddito attualmente applicato fa riferimento all'articolo 10 del Regolamento Regionale n°1 del 27 maggio 2002, relativo ai mutui per la prima casa, che qui di seguito si riporta:

Art. 10 (Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)

1. Per l'accesso ai mutui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare

a) [omissis]
b) non può essere superiore a euro 34.000, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4.

2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).

3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di euro 1.700 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente o che comunque non produce reddito proprio.

4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60 per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 3.

 



Torna su