Bon de chauffage 2012

Criteri e aspetti procedimentali necessari per l’attuazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) - Anno 2012

A. CRITERI

a) il contributo di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, è concesso alla famiglia anagrafica, così come definita ai sensi dell’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), rappresentata dall’intestatario della scheda anagrafica;

b) la famiglia anagrafica dev’essere residente nel territorio regionale al 1° gennaio 2012;

c) per ciascuna abitazione è riconosciuto soltanto un contributo annuale;

d) il contributo è determinato nelle misure sottoindicate, in rapporto al numero dei componenti della famiglia anagrafica, modulato secondo il reddito imponibile annuale della famiglia stessa:

 

1 componente

limiti del reddito imponibile annuale (euro)

contributo (euro)

15.000

400

35.000

300

2 e 3 componenti

limiti del reddito imponibile annuale (euro)

contributo (euro)

60.000

400

4 componenti

limiti del reddito imponibile annuale (euro)

contributo (euro)

65.000

450

oltre 4 componenti

70.000

500

 

 

e) per gli adempimenti di cui all’art. 4, comma 3,  della l.r. 43/2009 (ricevimento delle domande e svolgimento dell’istruttoria), la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell’Assessorato attività produttive si avvale degli sportelli appositamente organizzati dalle Amministrazioni comunali.

 

B. ASPETTI PROCEDIMENTALI

a) le domande di contributo sono presentate dalle famiglie anagrafiche (rappresentate dagli intestatari delle schede anagrafiche) presso le Amministrazioni comunali di residenza entro il 31 ottobre 2012, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dalle stesse Amministrazioni comunali attraverso il sistema informativo predisposto dalla Struttura sistemi informativi della Presidenza della Regione per la gestione dei contributi; mediante il medesimo sistema è emessa l’attestazione di ricevimento della domanda; gli intestatari delle schede anagrafiche forniscono al momento della presentazione della domanda le informazioni necessarie per l’accreditamento diretto dei contributi (codice IBAN), in assenza delle quali l’erogazione dei contributi stessi è effettuata mediante l’emissione di un assegno bancario; non devono più presentare una nuova domanda le famiglie anagrafiche che vi abbiano provveduto nel corso degli anni 2010 e 2011; (utilizzare il “Modulo domanda 2012”)

b) le famiglie anagrafiche che hanno fruito nell’anno 2010 di un reddito imponibile non eccedente le misure massime indicate alla lettera A.d), sono tenute ad integrare la domanda di contributo presentando all’Amministrazione comunale di residenza apposita dichiarazione redatta sul modello messo a  disposizione dalle Amministrazioni comunali e reperibile sui siti Internet istituzionali della Regione e delle medesime Amministrazioni; la dichiarazione può essere trasmessa anche per posta o via fax, corredata di fotocopia di un documento di identità del dichiarante; in relazione a quanto previsto al medesimo punto A.d, i redditi  da prendere a riferimento per la compilazione della dichiarazione sono quelli percepiti nell’anno 2010 dalle singole persone fisiche che componevano la famiglia al 1° gennaio 2012, così come riportato nei registri anagrafici comunali (pertanto, non dev’essere presa in considerazione la composizione che risultava nell’anno 2010); (utilizzare il “Modulo integrazione 2012”)

entro il 31 ottobre 2012, le famiglie anagrafiche che hanno già beneficiato del contributo nel 2011 osservano le seguenti indicazioni per la presentazione della dichiarazione di cui sopra:

 

1 componente

devono presentarla in ogni caso

2 o 3 componenti

non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 non ha superato l’importo di 60.000 euro

4 componenti

 non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 non ha superato l’importo di 60.000 euro

la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 è compreso tra 60.000 e 65.000 euro

oltre 4 componenti

 non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 non ha superato l’importo di 60.000 euro

la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 è compreso tra 60.000 e 70.000 euro

 

 

entro il 31 agosto 2012,  le famiglie anagrafiche con più di un componente, che hanno già beneficiato del contributo nel 2011, ma che hanno visto modificata la situazione reddituale rispetto al requisito prescritto per il medesimo anno (ovvero 60.000 euro di reddito imponibile annuale), devono  comunicare alle Amministrazioni comunali di residenza l’eventuale modifica  (utilizzare il “Modulo perdita requisiti 2012”):

 

2 o 3 componenti

comunicano se il reddito imponibile annuale del 2010 ha superato l’importo di 60.000 euro

4 componenti

comunicano se il reddito imponibile annuale del 2010 ha superato l’importo di 65.000 euro

oltre 4 componenti

comunicano se il reddito imponibile annuale del 2010 ha superato l’importo di 70.000 euro

 


c) le richieste di contributo prive della dichiarazione di cui alla lettera b), ove prevista, sono considerate improcedibili e pertanto per le stesse non si provvede alla concessione del beneficio economico;

d) il controllo della veridicità delle dichiarazioni è effettuato dalla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili che provvede inoltre all’eventuale conseguente revoca;

e) le Amministrazioni comunali trattengono presso i propri uffici gli originali delle domande e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b);

f) i contributi sono concessi a seguito di approvazione dal 1° settembre 2012, con cadenza settimanale, di appositi provvedimenti del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili; in relazione alle ordinarie procedure di chiusura annuale della contabilità, per le richieste istruite favorevolmente dalle Amministrazioni comunali entro il termine dell’esercizio finanziario 2012 i  provvedimenti sono approvati nell’esercizio successivo;

g) è prevista la presentazione di una nuova domanda nei casi di variazione dell’intestatario della scheda anagrafica, fatta eccezione per quelle conseguenti al decesso del medesimo;

h) non è prevista la presentazione di una nuova domanda nei casi di modificazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica e di trasferimento di residenza della stessa tra Comuni della Valle d’Aosta;

i) gli intestatari delle schede anagrafiche comunicano tempestivamente alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili tutte le situazioni che riguardino la modificazione del codice IBAN o della modalità prescelta per la riscossione del contributo; in queste circostanze non è prevista la presentazione di una nuova domanda.

 

Allegati:

 

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