Regione autonoma Valle d'Aosta - Reg. (CE) 1234/2007

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Reg. (CE) 1234/2007

Reg. (CE) 1234/2007

A livello comunitario attualmente è vigente il Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM). La Sezione VI, artt. 105-110, tratta delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Il suddetto regolamento sostituisce il Reg. (CE) n. 797/2004.

A tal fine è previsto che gli Stati membri, in collaborazione con le organizzazioni di settore, effettuino uno studio sulla struttura del compartimento dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione e che predispongano un programma di durata triennale che prevede azioni relative a:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Il regolamento è applicato da sottoprogrammi regionali contenenti gli interventi previsti per ogni singola azione, (deliberazioni della Giunta regionale nn. 3894 del 15 dicembre 2006, 4042 del 22 dicembre 06, 3631 del 14 dicembre 2007 e 3435 del 28 novembre 2008). Le quote di finanziamento a favore delle Regioni sono stabilite sulla base degli alveari censiti su ogni territorio regionale.

La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.