Trasporti: Regolamento regionale 31 marzo 2005, n. 2.


Regolamento regionale 31 marzo 2005, n. 2.

Modificazione al regolamento regionale 23 febbraio 1996, n. 1 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
il seguente regolamento:
Art. 1
(Inserimento dell’articolo 6bis)
1. Dopo l’articolo 6 del regolamento regionale 23 febbraio 1996, n. 1 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), è inserito il seguente:
«Art. 6bis
(Tessera di riconoscimento)
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 1, della l. 264/1991, i soggetti di cui agli articoli 2, comma 1, della l. 264/1991 e 1, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di personale dipendente, dei soggetti componenti l’impresa familiare di cui all’articolo 230bis del codice civile, degli associati in partecipazione e di soggetti abilitati in virtù di apposita procura.
2. Al fine dell’immediata identificabilità dei soggetti di cui al comma 1, la struttura competente in materia di trasporti rilascia apposita tessera di riconoscimento.
3. Il rilascio della tessera di riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato alla presentazione di apposita istanza, sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal rappresentante, in caso di società o di enti, corredata di:
a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d), ed e), della l. 264/1991;
b) documentazione attestante la posizione lavorativa;
c) due fotografie, di cui una legalizzata, formato tessera;
d) indicazione del numero di codice rilasciato dal competente ufficio periferico dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La tessera di riconoscimento è altresì rilasciata, all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).
5. Nell’ipotesi in cui il soggetto munito di tessera di riconoscimento non sia più adibito, per qualsiasi ragione, allo svolgimento di adempimenti esecutivi, il titolare dell’impresa individuale o il rappresentante, in caso di società o di enti, deve restituire la tessera alla struttura competente in materia di trasporti. È, altresì, tenuto alla restituzione delle tessere di riconoscimento delle quali abbia ottenuto il rilascio il titolare dell’impresa individuale o il rappresentante, in caso di società o di enti, che abbia ottenuto una nuova autorizzazione, in sostituzione di quella precedentemente rilasciata.».
Art. 2
(Disposizioni transitorie)
1. Nel caso di autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le tessere di riconoscimento sono rilasciate ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolam. reg. 1/1996 previa presentazione, alla struttura competente in materia di trasporti, di apposita istanza, sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione di cui all’articolo 6bis, comma 3, lettere a), c) e d), del regolam. reg. 1/1996, come inserito dall’articolo 1.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle Aosta.
Aosta, 31 marzo 2005.
Il Presidente
PERRIN

 



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