Trasporti: Regolamento regionale 23 febbraio 1996, n. 1.


Regolamento regionale 23 febbraio 1996, n. 1.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.


(B.U. 19 marzo 1996, n. 14).

Art. 1. (Finalità e competenze).

1. Il presente regolamento disciplina le autorizzazioni e la vigilanza sull'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in esecuzione della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), e successive modificazioni.

2. Le competenze attribuite alla Provincia ai sensi della L. 264/1991 sono esercitate dalla Regione a norma del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta) e del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta).

3. L'attuazione del presente regolamento spetta alla struttura competente in materia di trasporti.

Art. 2. (Programmazione numerica delle autorizzazioni).

1. Il programma delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 2 della L. 264/1991, come modificato dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Art. 3. (Nuove autorizzazioni).

1. Le nuove autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto vengono rilasciate nel rispetto della programmazione numerica e territoriale di cui all'art. 2.

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, redatta in carta legale con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), deve essere presentata alla struttura competente in materia di trasporti.

3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale l'interessato (tutti i soci, in caso di società di persone; il titolare, in caso di ditta individuale; i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o accomandita per azioni; gli amministratori, per ogni altro tipo di società) attesta di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea residente in Italia;

2) avere raggiunto la maggiore età;

b) dichiarazione temporaneamente sostitutiva di certificazione nella quale l'interessato attesta:

1) di non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

2) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

3) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e di non avere in corso alcun procedimento per dichiarazione di fallimento;

c) attestato (*) di idoneità professionale;

d) copia dell'atto costitutivo della società;

e) elenco del personale esecutivo;

f) duplice copia dell'elenco delle tariffe applicate;

g) copia autenticata del contratto di locazione registrato o del titolo comprovante la disponibilità dei locali;

h) pianta quotata dei locali in scala minima 1/100, con indicazione della destinazione dei singoli vani e corredata dai relativi conteggi della superficie netta totale di ciascun vano;

i) certificato dell'autorità sanitaria locale attestante che i locali sono rispondenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria;

l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della L. 15/1968, o relazione a firma del tecnico abilitato, attestante gli estremi della licenza o concessione edilizia e che i locali non sono stati oggetto di ulteriori modifiche;

m) attestazione comprovante il possesso della capacità finanziaria.

4. La struttura competente in materia di trasporti provvede, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, all'istruttoria della medesima, effettuando anche apposito sopralluogo dei locali e verificando altresì la conformità della domanda al programma regionale di cui all'art. 2, ed acquisisce d'ufficio i seguenti documenti:

a) iscrizione all'Ufficio registro ditte, per le società;

b) comunicazioni previste dalla normativa antimafia;

c) certificati dei carichi pendenti;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato fallimentare.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso dal momento della richiesta della documentazione fino all'acquisizione della medesima.

6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria il richiedente, a pena di decadenza, deve produrre entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura competente in materia di trasporti, la seguente ulteriore documentazione:

a) originale del versamento del deposito cauzionale;

b) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa.

7. Il dirigente della struttura competente in materia di trasporti, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, provvede, previa verifica, da parte della struttura stessa, della documentazione di cui alle lett. a) e b) del medesimo comma, al rilascio dell'autorizzazione.

8. Le domande vengono esaminate osservando il criterio cronologico della data di presentazione e del numero di protocollazione.

Art. 4. (Locali).

1. I locali in cui si svolge l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto debbono essere conformi, oltre che alla specifica normativa in materia, alla normativa edilizio-urbanistica, anche in relazione al profilo dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di consulenza possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Rientrano nei servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto, oltre ai compiti e adempimenti relativi alla consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, anche le altre attività che abbiano stretta attinenza con la circolazione dei mezzi di trasporto, quali lo svolgimento di pratiche assicurative.

4. Il trasferimento di sede degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, compresi quelli che già esistevano alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, è soggetto ad autorizzazione del dirigente della struttura competente in materia di trasporti.

5. Ai fini dell'autorizzazione al trasferimento, il richiedente deve presentare domanda in carta legale con firma autenticata corredata della seguente documentazione (*):

a) pianta quotata dei locali in scala minima 1/100, redatta e firmata da un tecnico iscritto ad albo professionale, con indicazione della destinazione dei singoli vani e corredata dai relativi conteggi della superficie netta totale di ciascun vano;

b) certificato dell'autorità sanitaria locale attestante che i locali sono rispondenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della L. 15/1968, o relazione a firma del tecnico abilitato, attestante gli estremi della licenza o concessione edilizia e che i locali non sono stati oggetto di ulteriori modifiche;

d) copia autenticata del contratto di locazione registrato o del titolo comprovante la disponibilità dei locali.

6. Il dirigente della struttura competente in materia di trasporti, previa istruttoria della struttura stessa, diretta altresì a verificare la conformità del trasferimento al programma regionale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, provvede al rilascio della autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Il termine è sospeso per il periodo necessario all'acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni.

Art. 5. (Idoneità professionale).

1. Il titolo di idoneità professionale può essere utilizzato in numero di società e/o imprese non superiore a due.

2. Nel caso in cui siano ammesse in istruttoria più domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza, hanno priorità quelle presentate da parte di imprese o società l'idoneità professionale del cui titolare non sia stata utilizzata per ottenere precedenti autorizzazioni.

Art. 6. (Tariffe).

1. Le tariffe minime e massime praticate dalle imprese o società di consulenza devono essere presentate annualmente, ed al momento di ogni variazione, alla struttura competente in materia di trasporti.

2. La presentazione deve avvenire mediante produzione dell'elenco delle tariffe in duplice copia.

3. La struttura competente in materia di trasporti provvede a restituire una copia dell'elenco debitamente vidimata, per l'affissione nei locali delle società o delle imprese.

Art. 7. (Vigilanza e sanzioni).

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento compete alla Regione, a mezzo della struttura competente in materia di trasporti ed ai Comuni.

2. I Comuni, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e nell'applicazione delle tariffe, o di altri abusi, comunicano formalmente alla struttura competente in materia di trasporti le irregolarità o gli abusi riscontrati.

3. Alla diffida nei confronti degli enti o società che nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abbiano commesso irregolarità o abbiano violato l'obbligo di osservare le tariffe minime e massime provvede il Presidente della Giunta regionale, previo rapporto redatto dalla struttura competente in materia di trasporti.

4. In tutte le ipotesi in cui la L. 264/1991 prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tali casi l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della L. 689/1981 spetta al Presidente della Giunta regionale. Alla contestazione provvedono, oltre all'autorità di pubblica sicurezza ed agli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, funzionari della struttura competente in materia di trasporti.

5. La sospensione e la revoca delle autorizzazioni sono disposte con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di trasporti, sulla base di apposito rapporto della struttura stessa, contenente la specifica illustrazione dei fatti e delle infrazioni commesse.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della L. 264/1991, per irregolarità persistenti si intende il mancato adempimento di un obbligo imposto nell'atto di diffida di cui al comma 3 nel termine in esso previsto, e per irregolarità ripetute la commissione di una analoga irregolarità dopo la diffida o di qualsiasi altra irregolarità per altre tre volte nei tre anni dall'accertamento della prima.

7. Esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 92 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Art. 8. (Trasferimento dell'attività e trasformazioni societarie).

1. In caso di trasferimento dell'attività a qualsiasi titolo, compreso il conferimento in una società subentrante, l'autorizzazione è rilasciata al soggetto subentrante previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti.

2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto subentrante deve produrre domanda, in carta legale autenticata corredata della documentazione di cui all'art. 3, ad eccezione di quella prevista alle lett. f), g), h) ed i).

3. Alla domanda deve essere allegata copia autenticata dell'atto di cessione o di conferimento di azienda.

4. Per quanto non espressamente previsto si applica la procedura prevista nell'art. 3.

5. E' fatto obbligo a chi trasferisce l'attività di restituire l'autorizzazione alla struttura competente in materia di trasporti entro dieci giorni dalla comunicazione attinente alla revoca dell'autorizzazione sostituita.

6. La procedura di cui ai commi da 1 a 5 si applica, in quanto compatibile, per i casi di trasformazione societaria (ingresso, recesso o esclusione di uno o più soci amministratori se si tratta di società semplice o società non avente personalità giuridica, del legale rappresentante se si tratta di società avente personalità giuridica) e di trasformazione da ditta individuale a società.

7. In tutti i casi previsti nel presente articolo il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della L. 15/1968, che l'attività sarà continuata nei medesimi locali già costituenti la sede dello studio di consulenza e produrre attestazione dell'autorità sanitaria locale in ordine alla rispondenza dei locali stessi alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.

8. La disciplina prevista nel presente articolo si applica anche ai trasferimenti di attività e alle trasformazioni operate dai soggetti che gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club uffici di assistenza automobilistica.

Art. 9. (Disposizioni transitorie).

1. In attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti di cui all'art. 5 della L. 264/1991, concernente la disciplina dell'esame di idoneità professionale, il cui superamento funge da presupposto per ottenere l'attestato di idoneità professionale, si prescinde dal requisito di idoneità professionale e ai richiedenti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla L. 264/1991, come modificata dalla L. 11/1994, viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto fino al superamento dell'esame nel corso della prima o della seconda sessione di esame. Il richiedente deve produrre alla struttura competente in materia di trasporti, entro trenta giorni dal superamento dell'esame, l'originale dell'attestato di idoneità professionale. La mancata produzione comporta la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione.

2. L'attestazione del pagamento del contributo una tantum, previsto dall'art. 8, comma 4, della L. 264/1991, per le autorizzazioni rilasciate prima dell'emanazione del decreto previsto nel medesimo articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, alla struttura competente in materia di trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

3. In attesa dell'emanazione del decreto che prevede la definizione dell'importo minimo e dell'importo massimo delle tariffe, le agenzie applicano le tariffe approvate dalla struttura competente in materia di trasporti.

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(*) Vedi errata corrige in B.U. 9 aprile 1996, n. 17.

 



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