Trasporti: Decreto legislativo 22/12/2000 N. 395


Decreto legislativo 22/12/2000 N. 395
Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché...


Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 1999);

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 10 ottobre 1998 che modifica la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 del 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerata la necessità di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformità ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

EMANA

Il seguente decreto legislativo:





Articolo 1: Oggetto e definizioni

1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone. (1)

2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo. (2)

3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo. (3)

3 bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita' giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3. (4)

4. È residenza normale, al fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso all'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Esercita l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. Esercita l'attività di trasportatore su strada di persone il soggetto che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo."

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002.



Articolo 2: Esenzioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (1)

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi. (2)

[3. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa informazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attività esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. nell'ambito del territorio di una stessa provincia.] (3)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attività esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere individuati i casi nei quali i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente il trasporto delle cose indicate nel regolamento medesimo nell'ambito del territorio di una stessa provincia, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi."

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002.



Articolo 3: Direzione dell'attività

1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto. (1)

2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

2 bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita' di trasporto di una sola impresa. (2)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002.



Articolo 4: Requisiti

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'. (1)

2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza. (2)

3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'. (3)

4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza. (4)

5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attività di cui all'articolo 1, comma 3.

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974 ai fini dell'esercizio della relativa attività."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al comma 1. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere al momento dell'immatricolazione di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività."

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere al momento dell'immatricolazione di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza."



Articolo 5: Onorabilità

1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone;

c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare. (1)

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1°, numeri 2 e 4 del codice penale;

c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis, 513 bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; [per il delitto di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22]; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; (2)

e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;

f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; (3)

g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; (4)

h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse da lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito. (5)

8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.

9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilitàè riacquistato:

a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;

b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;

c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito. (6)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilitàè sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare. "

(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nella presente lettera, sono state soppresse dall'art. 5, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002.

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"f) abbia subito l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974 o abbia subito per tre volte, nel corso dell'ultimo decennio, una delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 10, 61, 62, 78, 80, 167, 174 e 179 del decreto legislativo 285/1992 o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;"

(4) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, l'applicazione di qualunque sanzione, comunque comminata, per omesso o insufficiente versamento degli oneri previdenziali od assistenziali; "

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"7. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritti nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito."

(6) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"c) per le ipotesi di cui alle lettere f) e g), decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito."



Articolo 6: Requisito della capacità finanziaria

1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita' a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada;

b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.

4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 e comma 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie pari ad almeno:

a) cento milioni di lire, qualora il soggetto abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un veicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;

b) dieci milioni di lire, per ogni veicolo supplementare.

2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali del soggetto interessato, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per il soggetto interessato; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria. Tali imprese comunicano, entro tre giorni, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalità per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 3."



Articolo 7: Requisito dell'idoneità professionale

1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'. (1)

2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.

3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale. (2)

4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4. (3)

5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:

a) si considera continuativa se la direzione dell'attivitàè stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attivitàè in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

5 bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare. (4)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di soggetti che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di uno o più soggetti, stabiliti nell'Unione Europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 6."

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002.



Articolo 8: Esame di idoneità professionale

1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico. (1)

2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.

3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti. (2)

4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti. (3)

5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b). (4)

6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, consistono in:

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico. "

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. La prova d'esame di controllo di cui all'articolo 7, comma 4, è costituita dalla prova di cui al comma 1, lettera a). Essa è superata se sono attribuiti almeno trenta punti."

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"5. A cura del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per le prove di cui ai commi 1, lettera a), e 4 ed i criteri per il sorteggio degli stessi."



Articolo 9: Attestato di idoneità professionale ed elenco degli idonei

1. L'autorità di cui all'articolo 8, comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell'articolo 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame è stato superato con la limitazione di cui all'articolo 7, comma 3, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attivita' ai sensi dell'articolo 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco e' consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse. (1)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1, consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse."



Articolo 10: Proseguimento provvisorio dell'attività

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo. (1)

3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dal soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dal medesimo, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro ilperiodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo."



Articolo 11: Perdita dell'onorabilità

1. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto. (1)

5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo, il soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo soggetto comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto."



Articolo 12: Perdita della capacità finanziaria

1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. (1)

2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno. (2)

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, il soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Se la situazione economica globale del soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente può concedere un termine non superiore a un anno."



Articolo 13: Perdita dell'idoneità professionale

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita' non la esercita piu' l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. (1)

2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'articolo 7 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, il soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1."



Articolo 13 Bis: Partecipazione al procedimento

1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, e' disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002.



Articolo 14: Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilità

1. Per gli effetti dell'articolo 5, è dato riconoscimento:

a) all'estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;

b) alle attestazioni, rilasciate dall'autorità di cui alla lettera a), inerenti a quegli elementi, rilevanti per la sussistenza del requisito dell'onorabilità, che non costituiscono oggetto dell'atto di cui alla lettera a) medesima

2. Se non è previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.





Articolo 15: Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria

1. Per gli effetti dell'articolo 6, è dato riconoscimento:

a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistete è stabilito;

b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorità amministrativa dello Stato di cui alla lettera a).

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2. (1)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati sulla scorta degli elementi di cui all'articolo 6, comma 2."



Articolo 16: Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneità professionale

1. Ai finì dell'articolo 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita' e a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima. (1)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 che sono stati autorizzati, in Grecia, anteriormente al l° gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al l° gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali soggetti siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati. L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivitàè attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima."



Articolo 17: Informazioni alle Autorità di altri Stati membri

1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, com-ma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati. (1)

2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 1.

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati."



Articolo 18: Verifiche ed adeguamenti

1. Le autorità competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalita' per la verifica di cui al com-ma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonche' le modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974. (1)

3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, gia' autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto. (2)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per i soggetti autorizzati fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per i soggetti precedentemente esentati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, già autorizzati alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensati dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto."



Articolo 19: Sanzioni

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di Iire.

2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, commi 2 o 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire.

3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tre a nove milioni di lire.

4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.





Articolo 20: Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;

b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001, sono abrogati:

a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2, della legge n. 298/1974;

b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84. "



Articolo 21: Regolamento di attuazione

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1 aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20."



Articolo 22: Disposizioni transitorie

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre il 1° luglio 2001.

1 bis.A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 31 dicembre 2004, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività. (1)

1 ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448. (2)

 

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(1) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1, D.L. 03.07.2001, n. 256, è stato, poi, così modificato dall'art. 2, d.l. 24.06.2003, n. 147, come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 200, con decorrenza dal 03.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1 bis.A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2004,le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità capacitàfinanziaria e capacità professionale, essere iscritteall'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività."

(2)Il presente comma è stato così aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 28.12.2001, n. 478, con decorrenza dal 12.02.2002.



Articolo 23: Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Allegato 1: Elenco delle materie di cui all'articolo 7, comma 2 (articolo 7, comma 2)

A. Elementi di diritto civile

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le condizioni e le formalità previste per I'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;

2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 [1], nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 [2], e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

[1] Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

(2] Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1) all'IVA per i servizi di trasporto;

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;

5) esser in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

6) essere in grado di redigere un bilancio;

7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

9) conoscere i principi degli studi di mercato ("marketing"), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;

10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;

Trasporti su strada di viaggiatori

14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso al mercato

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;

2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;

5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

Trasporti su strada di viaggiatori

6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato del trasporti su strada di viaggiatori;

7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;

4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE [1], dalla direttiva 96/35/CE [2] e dal regolamento (CEE) n. 259/93 [3].

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi

[1] Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernete il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di marci pericolose su strada. Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione.

[2] Direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

[3] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97.

H. Sicurezza stradale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestai di idoneità, ecc.);

2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.





Allegato 2: Comunità Europea

[Omissis]. (1)

 

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