Trasporti: Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 art.15


Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.


Titolo 1 - Disposizioni generali Paragrafo 3 - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art. 10 Codice della Strada)


Articolo 15 - (Art. 10 Cod. Str.) Domande di rinnovo.
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1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da:
a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;
d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13.

3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 13, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).

 



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