Deliberazione della Giunta Regionale n. 724 del 14 marzo 2005

LA GIUNTA REGIONALE


- Preso atto che la Commissione europea, con la nota n. 2003/2049 C(2003) 4797 del 16 dicembre 2003, ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia per un non corretto e non completo recepimento della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”), come modificata dalla Direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997;
- Preso atto che con la suddetta procedura d’infrazione sono state evidenziate delle carenze nell’applicazione della disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale sia nell’atto statale (“d.p.r. 12 aprile 1996 – Atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale e sue modifiche ed integrazioni”), sia in alcune normative regionali;
- Preso atto che per quanto riguarda la Regione Valle d’Aosta, in riferimento alla vigente legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999 (“Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”), sono state evidenziate le seguenti carenze nel recepimento degli Allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE (come modificata dalla Direttiva 97/11/CE):

Allegato I
Categoria 11
Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
(in quanto la legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999 non prevede alcuna disposizione)
Categoria 12
Lettera a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno.
Lettera b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
(in quanto la legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999 non prevede alcuna disposizione relativamente ai trasferimenti di risorse idriche all’interno della Regione)
Categoria 16
Gasdotti,oleodotti, o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 Km.
(esclusione delle condutture su terraferma per prodotti chimici nella legge regionale n.14 del 18 giugno 1999)

Allegato II
Categoria 3
lettera a) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, progetti non compresi nell’Allegato I. (parzialmente prevista nella legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999 - impianti termici
non contemplati)
Categoria 10
lettera m) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell’allegato I. (la legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999 nulla prevede espressamente)
Categoria 12
lett. e) Parchi tematici
(non prevista dalla legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999)
Categoria 13
- modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato I o all’Allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.
- progetti di cui all’Allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
(la legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999 nulla prevede espressamente);
- Evidenziato che, a seguito dell’attivazione della suddetta procedura d’infrazione, presso la sede di Roma della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, si sono svolte più riunioni fra i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio dalle quali è emersa la necessità per ogni Regione di provvedere in tempi brevi ad eliminare le difformità riscontrate dalla Commissione europea relativamente ai contenuti di cui agli Allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE nelle singole normative regionali;
- Considerato che, per quanto concerne la Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999, gli Allegati A e B possono essere integrati con deliberazione della Giunta regionale, al fine di adeguare la normativa regionale sopraccitata alla Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, a seguito delle difformità riscontrate dalla Commissione europea, con la nota n 2003/2049 C(2003) 4797 del 16 dicembre 2003;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4879 in data 30 dicembre 2004 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. "e" e 59, comma 2, della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- Su proposta dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, sig. Alberto CERISE;
- Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1°) di integrare gli Allegati A e B della legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999 (“Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”) come di seguito indicato:
Allegato A
Categoria “Industria energetica”
Alla lettera a),
in sostituzione delle parole: “Impianti termici” sono inserite le seguenti: “Impianti industriali”.
Categoria “Progetti di infrastrutture”
Alla lettera m),
dopo le parole: “oleodotti, gasdotti” sono inserite le seguenti: “o condutture per prodotti chimici”.
Categoria “Progetti di infrastrutture”
Dopo la lettera o), sono inserite le seguenti:
o bis) Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche Volume annuale dell’acqua estratta o ricaricata pari o superiore a 5 milioni di metri cubi
o ter) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi principali (indicati nella cartografia allegata), esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni Volume di acque trasferite superiore a 10 milioni di metri cubi all’anno
Categoria “Altri progetti”
Alla lettera a),
dopo le parole: “edifici di abitazione” sono inserite le seguenti: “parchi tematici”
Allegato B
Categoria “Industria energetica”
Alla lettera a),
in sostituzione delle parole: “Impianti termici” sono inserite le seguenti: “Impianti industriali”.
Categoria “Progetti di infrastrutture”
Alla lettera g),
dopo le parole: “oleodotti, gasdotti” sono inserite le seguenti: “o condutture per prodotti chimici”.
Categoria “Progetti di infrastrutture”
Dopo la lettera l), è inserita la seguente:
l bis) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi principali (indicati nella cartografia allegata) non comprese nell’Allegato A
Tutti i progetti
Categoria “Altri progetti”
Alla lettera a),
dopo le parole: “edifici di abitazione” sono inserite le seguenti: “parchi tematici”
Categoria “Altri progetti”
Dopo la lettera e), è inserita la seguente:
e bis) Progetti di cui all’Allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
Tutti i progetti
2°) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3°) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

 




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