Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO)

La SDO

La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è uno strumento informativo per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

Viene compilata dal medico che ha avuto in cura il paziente ricoverato e costituisce una rappresentazione sintetica e fedele della cartella clinica, finalizzata a consentire la raccolta sistematica delle principali informazioni in essa contenute.

I dati relativi alle SDO vengono trasmessi trimestralmente, in formato elettronico, dall'Azienda USL della Valle d'Aosta all'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, il quale provvede, con cadenza semestrale, ad inoltrare tale flusso informativo al Ministero competente.  

 

Normativa nazionale

La SDO è stata istituita con il decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1991; il successivo decreto 26 luglio 1993 ha precisato analiticamente i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni raccolte.
Il decreto ministeriale del 27 ottobre 2000, n. 380, ha aggiornato i contenuti ed il flusso informativo della SDO ed ha fissato regole generali per la codifica delle informazioni di natura clinica (diagnosi, interventi chirurgici e procedure diagnostico-terapeutiche), precisando che per tale operazione di codifica deve essere utilizzato il più aggiornato sistema di codici ICD-9-CM 1997 in sostituzione dell'ormai datato sistema ICD-9 1975.  

Successivamente, con decreto ministeriale 21 novembre 2005, per la codifica delle informazioni di carattere clinico è stata adottata, in sostituzione della precedente, la versione italiana ICD-9-CM 2002, associata alla versione 19 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG).  

A partire dal 1° gennaio 2009, sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, la versione in uso per la codifica delle informazioni cliniche è l'ICD-9-CM 2007, associata alla versione 24 del grouper per l'attribuzione del DRG.  

 

Atti regionali

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha istituito formalmente il flusso informativo legato alla scheda di dimissione ospedaliera con la Deliberazione della Giunta regionale n. 8028 in data 7 ottobre 1994, anche se, in via sperimentale, il flusso era già stato avviato l'anno precedente. 

Negli anni successivi, con deliberazioni della Giunta regionale, sono stati approvati ulteriori atti di indirizzo all'Azienda USL della Valle d'Aosta, in conformità con quanto stabilito dalla normativa nazionale. Tali atti possono essere consultati nella sezione “Normativa regionale”. 

 

Contenuto della SDO

La scheda di dimissione deve essere obbligatoriamente compilata sia in caso di ricovero ordinario sia in caso di day hospital.

Essa non si applica, invece, all'attività ambulatoriale né alle strutture socio-assistenziali.

Le informazioni raccolte descrivono sia gli aspetti clinici del ricovero (diagnosi e sintomi rilevanti, interventi chirurgici, procedure diagnostico-terapeutiche, impianto di protesi, modalità di dimissione), sia quelli organizzativi (ad esempio l'unità operativa di ammissione e di dimissione, i trasferimenti interni, il soggetto che sostiene i costi del ricovero).

Il contenuto informativo minimo ed essenziale della SDO è definito dalla normativa nazionale, e viene trasmesso dalle Regioni al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Le Regioni possono, in aggiunto al contenuto minimo, prevedere ulteriori informazioni di proprio interesse. 

 

Utilizzo delle informazioni rilevate attraverso la SDO

I dati raccolti attraverso la SDO costituiscono un prezioso strumento di conoscenza, di valutazione e di programmazione delle attività di ricovero sia a livello di singoli ospedali che a livello delle istituzioni regionali e nazionali.

Le finalità con le quali si possono utilizzare le informazioni della SDO possono essere sia di natura organizzativo-gestionale, sia di natura clinico-epidemiologica. Annualmente il Servizio sanità ospedaliera, sulla base di tali informazioni, pubblica un monitoraggio dell'attività ospedaliera nelle strutture pubbliche regionali.

 

 



Torna su