Istituti di vigilanza privata

DOMANDE FREQUENTI

•  Per poter svolgere l’attività di vigilanza privata è necessario essere in possesso di una specifica abilitazione o è sufficiente l’iscrizione al registro delle imprese?
Per gestire un istituto di vigilanza privata è necessario ottenere una specifica licenza dall’Autorità prefettizia competente per territorio, la quale rilascerà il titolo richiesto all’esito di un complesso procedimento amministrativo volto ad accertare il possesso in capo al richiedente e alla struttura organizzativa nel suo complesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Art. da 134 a 142 R.D. 773/1931 e ss.mm.ii. – Art. da 250 a 260-quater R.D. 635/19410 e ss.mm.ii - D.M. 269/2010 e ss.mm.ii – D.M. 115/2014) . In Valle d’Aosta la licenza deve essere richiesta al Presidente della Regione nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, presso la Struttura organizzativa affari di prefettura.
•  Quali sono i requisiti professionali necessari per poter gestire un istituto di vigilanza privata?
Come previsto dal D.M. 269/2010 (Allegato B) il titolare dell’istituto deve essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e deve avere maturato esperienza specifica nel settore della vigilanza privata. Per essere ritenuti in possesso di tale requisito è necessario:
  • aver ricoperto funzioni direttive, ossia con incarichi di responsabilità, in un istituto di vigilanza privato con almeno venti guardie giurate in organico, per un periodo di almeno tre anni;
oppure
  • avere operato nelle Forze dell’ordine nello specifico settore della sicurezza privata per almeno cinque anni e avere lasciato il servizio senza demerito da meno di un anno e da non più di quattro anni;
oppure
  • avere aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’istruzione, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza.
Gli stessi requisiti professionali sono richiesti agli institori e ai direttori tecnici.
•  Sono titolare di un piccolo istituto di vigilanza con alle dipendenze 6 guardie giurate. Posso acquisire io stesso la qualifica di guardia particolare giurata per gestire con maggior tranquillità il turn-over del personale dovuto a ferie, riposi e altre assenze?
No, tale possibilità è espressamente esclusa dal D.M. 269/2010 (Allegato A). Si precisa che l’istituto di vigilanza deve comunque poter contare su di un numero di guardie giurate coerente rispetto ai servizi assunti ed incrementato di almeno un quinto proprio per garantire i necessari periodi di riposo e fare fronte alle assenze per ferie, malattie e altri motivi giustificati. La struttura organizzativa dell’istituto, infatti, deve essere idonea e funzionale rispetto ai servizi che lo stesso si propone di espletare, in modo tale che sia garantita la qualità dei servizi stessi e il dovuto rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti del personale dipendente. Al limite, ma soltanto per fronteggiare esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, è consentito al titolare, previa espressa autorizzazione del Questore, servirsi di uomini e mezzi appartenenti ad altri istituti di vigilanza per evitare di dover fare ricorso a prestazioni di lavoro straordinario eccessivamente pregiudizievoli per le guardie in servizio.
•  Con la licenza di vigilanza privata quali attività si possono svolgere?
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 269/2010 rientrano nell’ambito della vigilanza privata le seguenti attività:
  • Attività di vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio (classe A);
  • Ricezione e gestione di segnali di allarme e gestione degli interventi su allarme (classe B) ;
  • Trasporto e scorta valori (classe D) ;
  • Servizi di custodia e deposito valori (classe E);
  • Attività previste da leggi speciali e decreti ministeriali, svolte da personale diverso dalle guardie giurate, quali ad esempio i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (assicurate dai cd “buttafuori”) e lo “Stewarding”, ossia i servizi di vigilanza all’interno di impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti (classe C). ;
L’ottenimento della licenza non abilita automaticamente allo svolgimento di tutte queste attività; nella licenza sarà data specifica indicazione delle classi di attività che l’istituto può esercitare in relazione alla struttura organizzativa e alle dotazioni logistiche e tecnologiche dell’istituto stesso.
•  La licenza abilita automaticamente allo svolgimento dell’attività su tutto il territorio nazionale?
No, l’ambito territoriale di operatività dell’istituto di vigilanza è solitamente limitato nella licenza al territorio di una o più province. Lo stesso è strettamente connesso alla tipologia di attività espletate, alla struttura organizzativa e alle dotazioni logistiche e tecnologiche dell’istituto.
•  Se l’istituto intende operare su un ambito territoriale ultra-provinciale, come si individua l’Autorità prefettizia competente al rilascio della licenza e alla gestione delle successive incombenze?
Come previsto dall’art. 257ter del R.D. 635/1940, nel caso l’istituto voglia operare sul territorio di più province, competente al rilascio è il Prefetto della provincia nella quale l’istituto ha la sede principale che dovrà darne preventiva comunicazione ai Prefetti delle altre province interessate. La preventiva comunicazione non è necessaria nel caso di attività prive di caratterizzazione territoriale, quali il teleallarme, la videosorveglianza, il trasporto valori. Si precisa, tuttavia, che per la gestione delle guardie giurate la domanda di rilascio o rinnovo del decreto dovrà essere presentata direttamente alla Prefettura della provincia dove la guardia opererà in prevalenza, la quale avrà il compito di provvedere all’istruttoria della pratica per poi trasmetterne gli esiti alla Prefettura che ha rilasciato la licenza all’istituto di vigilanza, la quale rilascerà anche alle guardie il titolo richiesto.
•  Sono titolare di un istituto autorizzato a svolgere servizi di vigilanza ispettiva e di televigilanza (classi A e B) sul territorio di una sola provincia. Ho contatti con dei possibili nuovi clienti che però insistono sul territorio di province non comprese nella licenza. Cosa devo fare per poter operare anche in tali territori?
Essendo già titolare di licenza, è sufficiente comunicare al Prefetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio l’intenzione di estendere l’ambito territoriale di operatività dell’istituto, allegando alla comunicazione il progetto organizzativo e tecnico-operativo, aggiornato con le opportune modifiche resesi necessarie, stante la variazione territoriale, per mantenere la conformità dell’istituto alla normativa in materia di vigilanza privata. Analogamente dovrà essere adeguato il regolamento tecnico dei servizi. L’istituto potrà cominciare ad operare nel nuovo ambito territoriale decorsi novanta giorni dall’avvenuta comunicazione, salvo che nel termine anzidetto il Prefetto non abbia richiesto chiarimenti o integrazioni o abbia disposto il divieto di svolgimento dell’attività. A seguito dell’estensione della licenza sarà onere del titolare ottenere un aggiornamento del certificato di conformità rilasciato, ai sensi del D.M. 115/2014, dagli organismi di certificazione indipendente, al fine di dimostrare la permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità dell’istituto. Copia del predetto certificato dovrà essere prodotta all’autorità prefettizia entro il termine massimo di sei mesi dall’avvenuta estensione della licenza. Analoga procedura rispetto a quella sopra descritta deve essere seguita per poter svolgere nuovi servizi, diversi da quelli assentiti in sede di rilascio della licenza.
•  Nel caso l’istituto non sia gestito in forma societaria, la licenza è rilasciata direttamente a nome della società o del suo legale rappresentante? In tale caso cosa succederebbe qualora quest’ultimo dovesse mutare?
Ai sensi dell’art. 8 TULPS (RD 773/1931) le autorizzazioni di polizia, tra le quali si annovera anche la licenza per la gestione di attività di vigilanza privata, sono personali. Di conseguenza, in caso di società la licenza è concessa, in nome della società, al rappresentante legale della stessa che risponderà personalmente dell’attività svolta dall’istituto e che dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 269/2010 Allegato B. Qualora dovesse mutare la persona del legale rappresentante o dovesse essere modificata la forma societaria si renderà necessaria una nuova licenza, rilasciata al termine di apposito procedimento autorizzatorio. In caso di mutazione dell’assetto proprietario, senza modifica della forma societaria, invece, è sufficiente rendere all’autorità prefettizia una semplice comunicazione.
•  E’ possibile costituire un’unica centrale operativa tra più istituti di vigilanza per la gestione delle segnalazioni di allarme?
Il D.P.R. 153/2008 ha introdotto nel R.D. 635/1940 l’art. 257-sexies che prevede la possibilità di utilizzazione comune da parte di più istituti di vigilanza di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme, a condizione che sia comunque garantita l’efficienza e l’efficacia delle strutture e la funzionalità dei servizi. Per la configurazione di tale modello organizzativo la norma sopra citata richiede che gli istituti interessati siano uniti in un raggruppamento temporaneo, consorzio o altra similare forma di organizzazione aziendale che dovrà essere comunicata alla Prefettura unitamente al progetto organizzativo e tecnico-operativo.
•  Per lo svolgimento dell’attività di guardiania ai cantieri è sufficiente l’iscrizione della ditta nelle white list antimafia?
No, è necessario comunque il possesso della licenza di vigilanza privata di cui all’art. 134 TULPS. In particolare con circolare in data 13.02.2014 il Ministero dell’Interno ha espressamente escluso che tale attività possa essere espletata da soggetti che svolgono attività di portierato. Il c.d. portierato infatti è deputato alla “vigilanza passiva”, consistente nello svolgimento di un’attività volta a favorire l’ordinata frequentazione di immobili nelle ore di normale utilizzazione degli stessi; la guardiani ai cantieri, invece, è un servizio di “vigilanza attiva”, avente l’obiettivo di proteggere l’integrità del cantiere e delle proprietà in esso contenute soprattutto negli orari e nei periodi in cui questo è chiuso. In alternativa all’istituto di vigilanza, il servizio di guardiania ai cantieri può essere svolto da un dipendente del soggetto proprietario del cantiere munito della qualifica di guardia particolare giurata.
 



Torna su