Requisiti tecnici

Legge regionale 28 novembre 1986, n. 56.

Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.

(B.U. 17 dicembre 1986, n. 30, S.S. 19 dicembre 1986, n. 1).

Articolo 10 - Requisiti tecnici

     1. Gli interventi di nuova costruzione ammessi a finanziamento non devono avere le caratteristiche di lusso.

     2. La superficie residenziale di ogni alloggio computata al netto delle murature perimetrali e tramezzature interne deve essere contenuta in 95 mq.

     3. La superficie non residenziale di pertinenza di ogni alloggio al netto delle murature e comprensive di cantina, garages, balconi, soffitta, spazi di manovra, ecc. deve essere contenuta entro 50 mq ed inoltre le soffitte non devono avere le caratteristiche tipologiche per una eventuale futura trasformazione in superficie residenziale.

     4. Gli interventi di recupero non sono oggetti ad alcuna limitazione di superficie abitativa.

     4 bis. E' data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 15, di concedere deroghe alla superficie non residenziale di cui al comma 3, quando sussistano documentati motivi. L'accesso alla deroga è esteso alle cooperative edilizie, purché la relativa documentazione sia antecedente alla sottoscrizione del contratto di mutuo

(Comma aggiunto dall'Articolo 36 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.)

     4 ter. La deroga prevista dal comma 4 bis può essere concessa anche alle cooperative edilizie che hanno già presentato domanda di mutuo, purché lo stesso non sia già stato assegnato

(Comma aggiunto dall'Articolo 36 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.)

 



Torna su