Testo completo LR 56/86 - nota


Il limite di reddito attualmente applicato fa riferimento all'articolo 10 del Regolamento Regionale n°1 del 27 maggio 2002, relativo ai mutui per la prima casa, che qui di seguito si riporta:

Art. 10 (Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)

1. Per l'accesso ai mutui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

a) [omissis]
b) non può essere superiore a euro 34.000, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4

2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).

3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di euro 1.700 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente o che comunque non produce reddito proprio.

4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60 per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 3.

 



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