Progressioni orizzontali

Le progressioni orizzontali sono state introdotte dal contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2008, destinato al personale regionale appartenente alle categorie con contratto di lavoro a tempo indeterminato e consistono nell’attribuzione di un incremento retributivo legato alla crescita professionale del dipendente, senza modificare il ruolo professionale da lui ricoperto.


Progressione orizzontale dalla 3^ alla 4^ posizione retributiva

In sede di prima applicazione, tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato il 21 maggio 2008, data di sottoscrizione del suddetto accordo, sono stati collocati nella terza posizione retributiva.
Ciascun dipendente con cinque anni di anzianità nella categoria e posizione per la quale concorre ha diritto a partecipare alla procedura comparativa per la progressione alla quarta posizione retributiva, che avviene con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la valutazione acquisita, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale.

    Per individuare i beneficiari della progressione economica alla quarta posizione retributiva, sono formate annualmente delle graduatorie di merito, sulla base dei seguenti criteri:
  • esperienza acquisita;
  • valutazione del dirigente riferita all’anno antecedente;
  • titoli di studio.

A parità di punteggio, si privilegia l’anzianità complessiva di servizio a tempo indeterminato.
In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore età anagrafica.
In seguito alla predisposizione della graduatoria, è assegnata la posizione retributiva ai dipendenti secondo l’ordine in graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.


Progressione orizzontale dalla 1^ alla 2^ e dalla 2^ alla 3^ posizione retributiva

I dipendenti regionali assunti a tempo indeterminato dopo il 21 maggio 2008 sono stati collocati nella prima posizione retributiva.

Il passaggio dalla prima posizione retributiva alle successive seconda e terza avviene, dopo un periodo di permanenza di due anni nella prima e di tre anni nella seconda, senza procedure comparative, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto per tutti gli anni di riferimento una valutazione positiva pari almeno a 12/20 e non abbia avuto sanzioni disciplinari, compreso il richiamo scritto.

L’incremento economico è corrisposto dal primo giorno dell’anno successivo al compimento del periodo di permanenza richiesto.


Blocco degli effetti economici

Il decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, ha previsto il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della progressione economica degli stipendi nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni fino al 2013 esteso al 2014 dal D.P.R. 04/09/2013 n.122 , co.1 let a).

 



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