Sussistono cause di ineleggibilità nei confronti del dipendente comunale o dell'Unité des Communes valdôtaines?

DOMANDA: L’impiegato di un Ufficio tributi comunale può candidarsi nel proprio Comune? e in uno dei Comuni associati? A partire dal momento in cui, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 6/2014, tale competenza sia esercitata dall’Unité des communes valdôtaines di riferimento, e il dipendente sia eventualmente assegnato a tale ufficio, potrebbe sopravvenire la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 15, comma 1, lett. l) della l.r. 4/1995?

RISPOSTA: Nei confronti dell’impiegato dell’Ufficio tributi che intenda candidarsi nel Comune presso il quale è dipendente (Comune A) sussiste la causa di ineleggibilità di cui all’art. 15, c. 1, lett. f), della l.r. 4/1995, in base alla quale non sono eleggibili “il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli”.
Il soggetto in questione può invece candidarsi in un Comune associato (Comune B) al Comune presso il quale è dipendente, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali di cui all’art. 19 della l.r. 6/2014. Sarà comunque necessario valutare, caso per caso, la natura dei rapporti organizzativi istituiti con convenzione.
Il quesito menziona inoltre la possibilità che l’interessato sia successivamente impiegato presso l’Unité des Communes valdôtaines (a cui è affidato dall’art. 16, c. 1, lett. e), della l.r. 6/2014 l’esercizio obbligatorio del servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie).
Solo nel caso in cui il dipendente abbia funzioni di rappresentanza o di coordinamento, è necessario valutare la possibilità che sopravvenga la causa di ineleggibilità di cui all’art. 15, c. 1, lett. l), secondo cui non possono ricoprire cariche elettive gli “amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative tra enti locali, previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)”.
In caso affermativo, è quindi necessario considerare da quale ente l’interessato dipende.
Se l’impiegato è distaccato presso l’Unité ai sensi dell’art. 45, c. 6-ter, della l.r. 22/2010, egli rimane alle dipendenze del Comune di appartenenza (Comune A) e pertanto la suddetta causa di ineleggibilità non sussiste.
Anche qualora l’impiegato sia trasferito direttamente alle dipendenze dell’Unité, la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 15, c.1, lett. l), di cui potrebbe ritenersi dubbia l’applicazione, non pare poter sopravvenire.
Al riguardo, si precisa infatti che, poiché le Unités sono, come le attuali Comunità montane, enti locali “obbligatori” previsti per legge, non caratterizzati da rapporti di dipendenza nei confronti dei Comuni membri, si ritiene ragionevole escludere tali enti dall’ambito di applicazione del suddetto articolo.
A tal proposito, si segnala infine che, con parere in data 15/04/2002 (visionabile al link sottoindicato), la struttura Enti locali aveva escluso per le stesse ragioni l’applicazione dell’art. 15, c. 1, lett. l), della l.r. 4/1995 al Segretario della Comunità montana.

Parere della Struttura enti locali del 15 aprile 2002




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