Il soggetto che abbia ricoperto la carica di Sindaco per tre mandati consecutivi in Comuni con pop. sino a 15.000 ab. può candidarsi alla carica di Sindaco in un Comune con pop. superiore a 1.000 ab. diverso da quello dove ha svolto l’ultimo mandato?

No, perché a prescindere dal Comune ove tali mandati siano stati svolti, il comma 3 dell'art. 30bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 prevede che "chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie." (comma sostituito dall’art. 40, comma 4, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1).
Tuttavia, colui che abbia ricoperto la carica di Sindaco per tre mandati consecutivi può validamente candidarsi ed essere eletto alla carica di consigliere comunale. Nel caso di Comune con popolazione superiore a 1.000 abitanti, tale soggetto non potrà assumere neanche la carica di assessore; nel caso di Comune fino a 1.000 abitanti, non potrà assumere né la carica di Sindaco, né quella di Vicesindaco e neppure quella di assessore.




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