Il tecnico comunale di un Comune associato a quello in cui è residente potrebbe incorrere in una delle cause di incompatibilità previste nel caso in cui egli volesse candidarsi nel Comune in cui risiede?

Nei confronti del tecnico comunale che intenda candidarsi nel Comune presso il quale è dipendente (che non coincide necessariamente con il Comune di residenza) sussiste la causa di ineleggibilità di cui all’art. 15, comma 1, lett. f), della l.r. 9 febbraio 1995, n. 4, in base alla quale non sono eleggibili “il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli”.
In seguito alla stipula della convenzione di cui all’art. 19 della l.r. 5 agosto 2014, n. 6 (che prevede specificatamente l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali inerenti all’edilizia pubblica e privata, alla pianificazione urbanistica e alla manutenzione dei beni immobili comunali), nel caso del tecnico comunale di un Comune associato al Comune presso il quale tale soggetto intende candidarsi, sarà necessario valutare la natura dei rapporti organizzativi istituiti con convenzione, con particolare riferimento alla dotazione di personale e al rapporto organico del dipendente con i Comuni associati.




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