Il Presidente del CdA di una società partecipata per oltre il 50% dal Comune in cui lo stesso intende candidarsi alla carica di Sindaco deve dimettersi dalla carica sociale prima del termine fissato per la presentazione delle candidature?

No. Trattandosi nella fattispecie di società cooperativa, non trova applicazione la causa di ineleggibilità di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 15 della l.r. 9 febbraio 1995, n. 4 (da ultimo modificata dal comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1), secondo la quale non sono eleggibili a Sindaco, Vice sindaco e consigliere comunale "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con partecipazione del comune superiore al 50 per cento". Pertanto l'aspirante candidato Sindaco non è tenuto a dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società prima del termine fissato per la presentazione delle candidature, come previsto dal comma 3 del citato articolo 11 per rimuovere l'eventuale causa di ineleggibilità.
Si rileva, tuttavia, che la fattispecie prospettata configurerebbe, invece, la causa di incompatibilità prevista, alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 della stessa legge, per "l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del Comune" (come da ultimo modificata dal comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015).
Pertanto, qualora tale soggetto venisse proclamato Sindaco o eletto Sindaco dal consiglio comunale (nel caso di Comune fino a 1.000 abitanti), sarà avviata la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995 per la contestazione delle cause di incompatibilità.




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