Il figlio di un soggetto appaltatore di lavori comunali può essere eletto consigliere comunale? Se sì, potrebbe ricoprire la carica di assessore comunale?

DOMANDA: L'art. 9, comma 2 della l.r. 9 febbraio 1995, n. 4 stabilisce che "non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori". Nulla viene detto in merito alla figura dell'assessore comunale o del consigliere comunale. Dunque, tale disposizione non si applica per l'assessore comunale ed il consigliere?
Il figlio di un imprenditore edile, appaltatore di lavori comunali, può validamente candidarsi alle elezioni comunali ed eventualmente ricoprire la carica di assessore comunale?

RISPOSTA: Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’art. 9 della l.r. 4/1995 si applicano esclusivamente alle cariche di Sindaco e di Vice Sindaco. Sono pertanto esclusi dall’applicazione dell’art. 9, comma 2, i consiglieri e gli assessori comunali.
Nel caso presentato, il figlio di un appaltatore del Comune può validamente candidarsi alle elezioni ed essere eventualmente nominato assessore.
Ciò nondimeno, nei confronti di tale soggetto potrebbe sussistere una causa di incompatibilità (o di incompatibilità sopravvenuta) nel caso in cui, partecipando alle attività del padre, egli stesso si trovasse al momento dell’elezione (ovvero successivamente) nella condizione prevista dall’art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 4/1995 “colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune”.




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