Comunicazione del 12/02/2009:

Entrata in vigore, dall'11 febbraio 2009, della legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale).

Si informano gli enti locali della Regione che, in data 11 febbraio 2009, è entrata in vigore la legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5, recante“Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 10 febbraio 2009), che contiene importanti novità per quanto attiene la disciplina delle assenze per malattia, il collocamento a riposo d’ufficio, il trattenimento in servizio oltre i limiti d’età o di servizio, direttamente applicabili a tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995 (Regioni, Comuni, Comunità Montane e loro forme associative), ed introduce, solo per il personale regionale, la disciplina dell’esonero dal servizio, prevedendo che analoghe misure possano essere adottate dagli altri enti del comparto unico regionale.

Considerata l’immediata applicabilità delle norme riguardanti le assenze per malattia (e quindi già alle assenze iniziate dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dall’11/2/2009, nonché a quelle già iniziate ed ancora in corso), si fornisce un breve riassunto delle stesse:
· facoltà di disporre il controllo anche in caso di assenza per un solo giorno;
· obbligo di disporre il controllo in caso di assenza continuativa per almeno dieci giorni;
· individuazione delle seguenti fasce orarie, nelle quali devono essere effettuate le visite di controllo: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi;
· la riduzione del trattamento economico, da effettuarsi nei primi cinque giorni di malattia, dovrà essere disciplinata con successiva contrattazione collettiva di comparto che, in ogni caso, avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto (11/02/2009);
· la riduzione di cui sopra non si applica nei seguenti casi:
o infortunio sul lavoro o causa di servizio;
o ricovero ospedaliero o day hospital
o patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Con successiva nota esplicativa si provvederà a fornire informazioni più dettagliate in merito a tutti gli articoli di cui alla legge in argomento.


Comunicazioni



Torna su