Comunicazione del 19/09/2001: Illustrazione della L. R. n. 23 del 4/09/2001 "Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta".

Région Autonome Vallée d'Aoste - Présidence

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales.

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste -
Tél. 0165/273111
Télécopie/fax 0165/273326

Prot. n. 33003/2E/EELL
Vs./Rif.


All. 1

Aoste,
Aosta, 19/9/2001

Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d'Aosta
Loro Sedi

Al Presidente del Consiglio
del Comune di Aosta
11100 AOSTA

Ai Presidenti delle Comunità Montane
della Valle d'Aosta
Loro Sedi

Al Presidente del BIM
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti dei Consorzi o Associazioni
Loro sedi

Al Presidente della Regione
Sede

Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali
C/O BIM
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Al Coordinatore
del Dipartimento personale e organizzazione
Loro sedi

Al Direttore
dell'Amministrazione del personale
Loro sedi

Al Presidente dell'ARRS
Piazza Manzetti, 2
11100 AOSTA

Alle Organizzazioni Sindacali
Loro sedi

OGGETTO: Legge regionale n. 23 del 4 settembre 2001 "Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17".


Con la presente si comunica che il 26 settembre 2001 entrerà in vigore la legge regionale, citata in oggetto, concernente il nuovo status degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta (B.U.R. n. 40 dell'11 settembre 2001).

La nuova norma regionale riunisce in un unico testo legislativo le materie precedentemente disciplinate dalle leggi regionali 23 dicembre 1994, n. 78 "Indennità degli amministratori degli Enti locali della Valle d'Aosta" e 18 maggio 1993, n. 35 " Aspettativa e permessi per i dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive", armonizzandole con la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e con principi della normativa nazionale in materia, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto, 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; la nuova legge regionale inoltre, estende la disciplina relativa alle aspettative ed ai permessi, finora riguardante esclusivamente i dipendenti regionali, ai dipendenti del comparto del pubblico impiego della Regione Valle d'Aosta, di cui all'art. 37 della legge regionale 45/1995.

La l.r. 23/2001 è costituita da 4 capi, così distinti:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI: che individua le finalità e definisce i soggetti destinatari della nuova disciplina (sostanzialmente gli amministratori degli enti locali, degli enti strumentali e delle forme associative degli enti stessi, nonché degli eventuali organi di decentramento).

CAPO II INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA: che disciplina le indennità spettanti agli amministratori, indicati nel Capo I, sostituendo la sopracitata l.r. 78/1994, che viene abrogata.

CAPO III ASPETTATIVE E I PERMESSI PER I DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI: che disciplina ex novo l'aspettativa ed i permessi a cui hanno diritto gli amministratori, dipendenti del comparto unico del pubblico impiego della Regione, sostituendo integralmente la l.r. n. 35/1993.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI: che disciplina aspetti che interessano tutti gli amministratori degli enti locali.

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Si illustrano di seguito le modificazioni più significative apportate dalla nuova legge alla normativa finora vigente:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Equiparazione delle Associazioni ai Consorzi, ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi (art. 2, comma 2).
Il Capo I, oltre a definire le finalità e ad individuare gli amministratori destinatari delle disposizioni in esame, all'art. 2, comma 2 stabilisce che le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi, disciplinati dal T.U. 267/2000, ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi. La norma regionale è finalizzata a chiarire la posizione degli amministratori delle Associazioni dei Comuni, lavoratori dipendenti di soggetti od enti non appartenenti al comparto unico regionale, assoggettati alla normativa statale, che disciplina esclusivamente i permessi per gli amministratori dei Consorzi e non delle Associazioni, che costituiscono comunque una forma associativa tra enti locali, disciplinata esclusivamente dalla l.r. 54/1998.

CAPO II INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI

1. Modalità di calcolo delle indennità di funzione (art. 3, commi 3, 4, 5, 6; art. 4, comma 1; art. 6, comma 2; art. 8, comma 3; art. 9, comma 2).
La misura dell'indennità di funzione attribuibile ai componenti degli organi esecutivi e al Presidente del Consiglio è rapportata all'indennità massima attribuibile all'organo di vertice dell'ente e non più all'indennità di fatto attribuita a quest'ultimo.

2. Attribuzione dell'indennità di funzione ai vicesindaci (art. 3, commi 3 e 4)
È prevista la possibilità di attribuire al vicesindaco, per la sua funzione specifica di sostituire il sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, un'indennità di funzione differenziata e superiore, rispetto a quella attribuibile agli altri assessori.

3. Gettone di presenza per i componenti degli uffici di presidenza dei consigli comunali (art.4, comma 2)
Fermo restando, per i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di attribuire un'indennità mensile di funzione al Presidente del consiglio comunale, le nuove norme prevedono la possibilità di attribuire un gettone di presenza ai componenti dell'ufficio di presidenza, la cui misura viene differenziata, in relazione alla popolazione del Comune.

4. Gettone di presenza per i consiglieri e assessori comunali che non godono dell'indennità di funzione (art. 5, comma 3)
L'ammontare massimo del gettone di presenza attribuibile a tali soggetti per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, ed, in quanto componenti, per la partecipazione alle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate ed alle commissioni comunali previste per legge, è stato differenziato in relazione alla popolazione del Comune.

5. Gettone di presenza per i consiglieri e assessori delle Comunità Montane (art. 7)
E' stata prevista l'attribuzione ai consiglieri ed agli assessori delle Comunità Montane, che non godono dell'indennità di funzione, del gettone di presenza anche per la partecipazione, in qualità di componenti, alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, così come avviene per i consiglieri comunali.

6. Indennità di funzione dei Presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a 15.000 ab. (art. 8, comma 1)
E' stata differenziata ed incrementata l'indennità di funzione attribuibile ai Presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti , rispetto a quella attribuibile agli stessi soggetti istituiti in enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (si rammenta che l'art.113 della l.r. 54/1998 prevede tali forme di gestione dei servizi pubblici locali sia per i Comuni che per le Comunità Montane).

7. Associazioni dei Comuni (artt. 9, 10)
In relazione alle nuove forme associative disciplinate dalla legge regionale 54/1998, che non prevede più, come già detto, quali forme associative, i Consorzi, ma le Associazioni dei Comuni, l'indennità di funzione ed i gettoni di presenza sono stati previsti in favore degli amministratori di queste ultime; resta immutata la disciplina riguardante il Consorzio B.I.M. Agli amministratori dei Consorzi, non ancora trasformati, ai sensi dell'art. 120 della l.r. 54/1998, si applicano le disposizioni che disciplinano le indennità ed i gettoni di presenza delle Associazioni dei Comuni.

8. Adeguamento periodico della misura delle indennità e dei gettoni di presenza in relazione al tempo dedicato all'espletamento del mandato (art. 11, commi 2 e 3)
La misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza può essere aggiornata oltre che annualmente, in occasione dell'adozione della deliberazione di determinazione di tali indennità e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, anche nel corso dell'anno in cui si svolgono le elezioni comunali. La misura dell'indennità di funzione deve essere rapportata dall'organo assembleare al tempo e al lavoro dedicati all'espletamento del mandato.

9. Riduzione dell'indennità di funzione per gli amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa (art. 11, comma 4)
Gli importi massimi attribuibili delle indennità di funzione, così come determinati dalla presente legge, sono dimezzati per gli amministratori, lavoratori dipendenti, non collocati in aspettativa, limitatamente alle seguenti cariche:
a) Sindaci;
b) Assessori e Vicesindaco dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti;
c) Presidenti delle Comunità Montane;
d) Presidente delle aziende speciali e istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti.
Le indennità di funzione, così come sopradeterminate, costituiscono pertanto la misura massima che gli organi assembleari possono attribuire ai propri amministratori, che si trovano nelle condizioni succitate. Già dall'entrata in vigore della legge regionale, pertanto, indipendentemente dalla eventuale rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, ai sensi dall'art. 14 (norma transitoria) della legge in esame, per tali amministratori lavoratori dipendenti, non collocati in aspettativa, le indennità di funzione erogate non potranno superare la metà degli importi massimi attribuibili, previsti dalla legge regionale 23/2001.

10. Possibilità di cumulo dell'indennità di funzione con i gettoni di presenza presso enti diversi (art. 13, comma 4)
È possibile il cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza quando questi ultimi siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, da quello per il quale l'amministratore percepisce l'indennità di funzione, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all'amministratore dalla legge o dallo statuto (come avviene ad esempio per il Sindaco, membro di diritto del consiglio della Comunità Montana); permane, invece, il divieto di cumulo tra più indennità di funzione e tra indennità di funzione e gettoni di presenza, nell'ambito dello stesso ente.

11. Eventuale rideterminazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza. Decorrenza della nuova misura e termini per l'adozione delle deliberazioni (art. 14).
La norma transitoria prevede la possibilità di rideterminare la misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale (pertanto dal 26 settembre al 25 novembre 2001) e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione del provvedimento dell'organo assembleare di rideterminazione, in deroga, per l'anno 2001, alla disciplina generale che prevede la possibilità di determinare le indennità esclusivamente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in caso di rinnovi elettorali.


CAPO III ASPETTATIVE E PERMESSI DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO

Il Capo III della legge regionale 23/2001 disciplina la materia delle aspettative e dei permessi, non solo per gli amministratori, dipendenti regionali, come avvenuto finora, ma anche per gli amministratori, dipendenti dell'intero comparto unico, di cui all'art.37 della legge regionale 45/1995, in applicazione della competenza legislativa primaria, in materia di ordinamento degli enti locali, attribuita alla Regione dalla legge costituzionale 2/1993. Pertanto con l'entrata in vigore della legge regionale in esame, la normativa nazionale in materia continuerà ad applicarsi nei confronti dei soli amministratori locali dipendenti del settore privato e degli enti pubblici non facenti parte del comparto del pubblico impiego regionale (dipendenti Azienda U.S.L., Scuola, Stato…).
La materia viene disciplinata in modo conforme alla normativa statale, seguendo la logica che già aveva ispirato il legislatore regionale nell'approvare la l.r. 35/1993, ovvero quella di evitare disparità di trattamento in materia di permessi e aspettative tra amministratori, lavoratori dipendenti del comparto unico regionale da una parte, e amministratori, lavoratori dipendenti privati e degli altri enti pubblici, dall'altra, preso atto che la competenza legislativa della Regione si limita alla disciplina della sola posizione dei primi.
Sostanzialmente, pertanto, la legge regionale 23/2001 recepisce le ultime novità introdotte dalla normativa statale nel 1999 in materia di aspettativa e permessi (L. 265/1999 ora T.U. 267/2000).


1. ONERI PER LE ASPETTATIVE (art. 16)

La l.r. 35/1993 prevedeva espressamente che, per i dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche disciplinate dalla legge stessa e collocati in aspettativa, la Regione provvedesse al versamento nei rispettivi fondi delle ritenute erariali, delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, assumendosene l'onere.
Pur prevedendo che tutti i dipendenti del comparto unico regionale chiamati a ricoprire le cariche indicate all'art. 2 hanno diritto di essere collocati in aspettativa, non retribuita, (art. 15) la l.r. 23/2001, come la vigente normativa dello Stato, accolla agli enti locali amministrati tutti gli oneri contributivi conseguenti al collocamento in aspettativa dei propri amministratori, esclusivamente per Sindaci, Presidenti di Comunità Montane, assessori dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, Presidente del BIM, Presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni, Presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede inoltre, che l'ente locale è tenuto ad applicare la normativa statale (art. 86, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) che pone a carico dell'ente locale il pagamento di una cifra forfetaria annuale, da determinarsi con decreto ministeriale, per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche ivi indicate, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

2. PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

La l.r. 23/1993, come finora la l.r. 35/1993, al fine di consentire un agevole espletamento del mandato da parte dei lavoratori dipendenti, prevede la possibilità per gli stessi di chiedere, in alternativa al collocamento in aspettativa non retribuita, dei permessi, in parte retribuiti e in parte non retribuiti.

2.1. PERMESSI RETRIBUITI (art. 18, 19 e 20, comma 1 e 2)

I permessi retribuiti si distinguono in permessi per la partecipazione a sedute di organi collegiali (artt. 18 e 19) e permessi per l'espletamento del mandato, a prescindere dalla partecipazione a sedute di organi (art. 20, commi 1 e 2).
Nell'ambito dei permessi per la partecipazione a sedute di organi collegiali, il diritto di assentarsi per l'intera giornata in cui è convocato l'organo ed eventualmente per la successiva, è previsto esclusivamente per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale o della Comunità Montana, mentre, negli altri casi il diritto di assentarsi dal servizio è limitato all'effettiva durata della riunione ed al tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare nel posto di lavoro.

I permessi, retribuiti e non, connessi all'espletamento del mandato, a prescindere dalla partecipazione a sedute di organi collegiali, non sono cumulabili in presenza di più cariche elettive, ai sensi del comma 4, dell'art. 20.

3. PERMESSI DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI (art. 20, comma 1)

Viene previsto il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore mensili retribuite anche per i componenti dell'ufficio di Presidenza dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (la normativa dello Stato prevede questi ulteriori permessi solamente per i Presidenti dei Consigli comunali); l'estensione ai componenti dell'ufficio di presidenza effettuata dalla norma regionale, è motivata dal fatto che la legge regionale n. 54/1998 prevede la possibilità per tutti i Comuni di costituire tali uffici indipendentemente dal numero degli abitanti; i suddetti permessi, già previsti dalla legge regionale 35/1999 per le aziende speciali, sono stati ora estesi anche ai componenti degli organi esecutivi, ove esistenti, delle istituzioni.

4. ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI (art. 21)

Gli oneri derivanti dai permessi retribuiti utilizzati dagli amministratori, lavoratori dipendenti, non collocati in aspettativa, così come previsto dalla normativa nazionale (richiamata dal comma 2 dell'art. 21 della l.r. in esame, in quanto applicabile anche nella nostra Regione relativamente agli amministratori, lavoratori non dipendenti del comparto unico), sono a carico del datore di lavoro pubblico e non dell'ente locale presso cui l'amministratore esercita il proprio mandato. Il datore di lavoro privato invece, potrà continuare a chiederne il rimborso all'ente locale presso cui il lavoratore svolge le pubbliche funzioni, che dovrà, evidentemente, osservare le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 267/2000.
Si rammenta che per dipendente del comparto unico del pubblico impiego s'intende colui che ha instaurato con la Regione o con l'ente locale un rapporto di pubblico impiego e non un rapporto di lavoro di tipo privatistico. In quest'ultimo caso, l'onere per i permessi retribuiti è a carico dell'ente locale amministrato; il datore di lavoro pubblico, in questo specifico caso, pertanto potrà chiederne il rimborso all'ente locale presso cui il lavoratore svolge il proprio mandato, che sarà tenuto ad effettuarne il rimborso.

5. DIVIETO DI TRASFERIMENTO (art. 23)

I dipendenti del comparto unico, amministratori degli enti locali, non possono essere soggetti, così come avviene, a norma dell'art. 78, comma 6, del D.L.gs. 267/2000, per gli altri lavoratori dipendenti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato; la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo dovrà essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.


CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
1. ASSICURAZIONE PER GLI AMMINISTRATORI (art. 25)
Gli enti locali potranno assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, così come già previsto nell'ordinamento statale dal 1985.

2. ANAGRAFE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI (art. 26)
Viene previsto l'obbligo di istituire, presso ogni ente locale, l'anagrafe patrimoniale degli amministratori dell'ente, come previsto per i consiglieri regionali dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 48 "Istituzione dell'anagrafe patrimoniale dei consiglieri regionali", la cui disciplina è rinviata all'autonomia normativa del singolo ente locale.

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A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

II Direttore

(Nadia BENNANI)

NB/cr


Communications



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