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- 1- Quando e come fare l'attestato
1- Quando e come fare l'attestato
1.1. Da quando entra in vigore il sistema di certificazione energetica regionale “Beauclimat”?
Il sistema di certificazione energetica regionale “Beauclimat” entra in vigore dal 20 luglio 2011, come stabilito dalla d.G.r. 1062/2011.
1.2. Quando devo dotare il mio edificio di attestato di certificazione energetica?
L'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto:
- per tutti gli edifici di nuova costruzione, interessati da totale demolizione e ricostruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità degli stessi;
- nei casi di trasferimento a titolo oneroso.
1.3. Quando un edificio non ricade nell'obbligo di certificazione energetica?
Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica:
- gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
- i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;
- i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, cioè le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi, strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
1.4. In quale fase dei lavori è necessario nominare il certificatore energetico?
Il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire gli eventuali sopralluoghi in cantiere.
1.5. Come individuo un certificatore energetico per un edificio situato in Valle d'Aosta?
L'attestato di certificazione energetica per un edificio situato in Valle d'Aosta può essere redatto esclusivamente da un soggetto iscritto nell'apposito elenco regionale dei certificatori energetici.
modello scaricabile:
/energia/certificazioneenergetica/ace_i/default_i.asp
Il soggetto certificatore deve, inoltre, garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse.
1.6. L'attestato di certificazione redatto secondo le modalità regionali deve essere consegnato al COA energia?
No, il certificatore energetico consegna le due copie dell'attestato di certificazione energetica, generate dal Portale Energia, opportunamente timbrate e firmate, al proprietario dell'edificio. Il proprietario dell'edificio (o chi per esso) deposita una copia presso il Comune in cui è ubicato l'edificio entro 60 giorni dalla data di validazione dello stesso. La copia da depositare in comune è quella in cui compare l'apposita dicitura nel piè di pagina dell'attestato, recante “Copia per il comune di . . . da consegnare entro il . . .”.