Partiti, gruppi e movimenti


La pagina contiene tutte le informazioni necessarie a promotori, partiti, movimenti e gruppi politici per il rispetto della disciplina della propaganda relativa ai referendum.

comunicazione politica e propaganda elettorale 

Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

 

Provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, il 45° giorno antecedente quello della votazione, e per tutto l’arco della campagna referendaria, la consultazione è regolamentata, in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica, dalle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nella delibera di attuazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale  n. 59 del 12 marzo 2014.

Tutte le segnalazioni relative alla violazione di tali norme devono essere comunicate tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d’Aosta, anche al fine di procedere all’emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di par condicio fra le forze politiche in competizione.

 

Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale

In riferimento alle disposizioni in materia di privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali, tratti da elenchi o registri detenuti da soggetti pubblici per iniziative di propaganda da parte di partiti, organismi politici e comitati di promotori e sostenitori, devono essere utilizzati, secondo le modalità di utilizzo indicate dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Il provvedimento a carattere generale del 6 marzo 2014 “Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014, richiama e ribadisce criteri ed limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili riguardanti propaganda elettorale e comunicazione politica.

 

Uso di locali

A norma dell’art. 54-octies della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, applicabile al procedimento referendario in forza del rinvio di cui all’art. 31-bis della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei promotori del referendum, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi.

 

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Ai sensi dell’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, devono pervenire alle Giunte comunali, da parte dei promotori del referendum, dei partiti, dei movimenti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale le domande di assegnazione degli appositi spazi per l’affissione di stampati, giornali murali o altri, e di manifesti inerenti alla campagna elettorale o comunque volti a determinare le scelte referendarie.

Le domande prodotte dai partiti, movimenti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale devono essere sottoscritte dai rispettivi segretari regionali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali, oppure da organi di partito a livello comunale, ove esistano.

Le istanze possono essere trasmesse al Comune in originale o via telefax; in alternativa, possono essere anticipate per via telegrafica o telematica, purché l’originale o il fax di conferma giunga prima che la Giunta comunale si pronunci al riguardo.

Come stabilito dall’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, la Giunta comunale dovrà provvedere ad individuare, delimitare e ripartire gli appositi spazi, distintamente e in parti uguali, i partiti, i movimenti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale.

Soltanto dopo aver verificato le domande pervenute entro il termine fissato, i comuni saranno in grado di determinare l’effettiva lunghezza del tabellone o lo spazio a muro da destinare alla propaganda elettorale, spettando ad ogni richiedente uno spazio di metri 1 di base per metri 2 di altezza.

In attuazione della circolare a carattere permanente del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, n. 1943/V dell’8 aprile 1980, i Sindaci vigilano assiduamente sull’osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.

 

Inizio della propaganda elettorale: divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, la propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi messi a disposizione dai comuni.

Ai sensi dell’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono inoltre vietati il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, e la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono invece tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

A norma del combinato disposto dell’art. 7 della legge 130/1975 e dell’art. 49, comma 4, del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

 

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche qualora tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, l’attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori ai fini di proiezione statistica non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, la rilevazione demoscopica deve comunque avvenire a debita distanza dagli edifici sede di seggi senza interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Può inoltre essere consentita la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo dopo la chiusura delle operazioni di votazione alle ore 22, nel rispetto del regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 

Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

É comunque consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 



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