I costi che l’Impresa esecutrice dei lavori deve sostenere
per adempiere ai disposti della vigente legislazione in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori e per applicare le misure
contenute nel piano di sicurezza, sono articolati in tre differenti
tipologie:
- costi connessi alle protezioni individuali;
- costi connessi alle protezioni collettive;
- costi relativi all’organizzazione e gestione delle attività
preventive e protettive in cantiere.
La prima tipologia di costi può essere determinata solo dopo
aver definito i seguenti elementi:
- il numero totale dei lavoratori che saranno presenti
in cantiere;
- il numero dei DPI, articolati secondo le varie tipologie
d’uso, che sarà usato da ciascun lavoratore;
- il costo unitario dei diversi DPI;
- il presunto riutilizzo, espresso tramite un coefficiente
di riduzione della voce totale di costo, che l’impresa effettuerà
su altri cantieri degli stessi DPI utilizzati nel cantiere
in oggetto.
Per quanto concerne la determinazione dei costi relativi
alle protezioni collettive, le voci che concorrono alla formazione
dei costi sono così articolati:
- il costo della mano d’opera utilizzata per montare l’opera
provvisionale;
- il costo dei componenti (ad esempio dei sostegni metallici
di una recinzione);
- il presunto riutilizzo, espresso tramite un coefficiente
di riduzione della voce totale di costo, che l’impresa effettuerà
su altri cantieri degli stessi DPC utilizzati nel cantiere
in oggetto.
I costi relativi all’organizzazione e gestione delle attività
preventive e protettive in cantiere sono perlopiù attribuibili
alle seguenti voci:
- il costo delle attività professionali di analisi e di
verifica dettagliata delle condizioni del contesto (saggi
sulle strutture, verifica delle condizioni statiche dei
manufatti, ecc.);
- il costo delle attività professionali di progettazione
del cantiere;
- il costo delle attività professionali di programmazione
dei lavori;
- il costo delle attività professionali di progettazione
di alcuni dispositivi provvisionali e di protezione (progetto
esecutivo ponteggi, ecc.);
- il costo delle attività professionali di programmazione
di attività particolari (progetto delle demolizioni, ecc.);
- il costo dei servizi di supporto del cantiere (igienici,
assistenziali, sanitari, amministrativi, ecc.);
- il costo delle attività di controllo della sicurezza
durante l’esecuzione dei lavori (personale preposto);
- il costo delle riunioni informative e formative iniziali
e periodiche del proprio personale.
Alla luce di quanto esposto e tenendo conto che la recente
normativa per le opere pubbliche (L. 415/98, art. 31, comma
2) prevede che l’importo di stima dei costi della sicurezza
non può essere oggetto di ribasso in sede di offerta, questo
a garantire che, qualunque sia il ribasso per il resto dell’opera,
gli apprestamenti, i dispositivi e le prescrizioni particolari
in funzione della sicurezza dei lavoratori in cantiere – per
garantirne l’efficienza e la qualità – siano messi in essere
al costo di mercato, la stima per individuare tali oneri può
essere eseguita secondo le seguenti metodologie:
- in forma analitica;
- a percentuale;
- utilizzando contemporaneamente i due metodi;
La prima metodologia si realizza computando tutti gli apprestamenti
ed i dispositivi che nel cantiere sono destinati alla sicurezza.
Questo metodo risulta apparentemente il più idoneo ma diventa
critico quando si pensa che:
- quasi tutti gli apprestamenti analizzati non servono
solo alla sicurezza ma anche alla produzione edilizia stessa,
basti pensare ai ponteggi, alle recinzioni, ecc., e quindi
i vari dispositivi andrebbero analizzati scorporandone la
sola quota parte per la sicurezza;
- ogni singola lavorazione ha insita una quota parte di
sicurezza riferita ad esempio all’utilizzo, la manutenzione
o la sostituzione periodica anche della più modesta attrezzatura
(esempio la sostituzione di un trapano deteriorato è un
costo per la sicurezza difficilmente analizzabile per ogni
singolo cantiere). E’ quindi facile che siano tralasciati
molti elementi necessari all’individuazione corretta degli
oneri per la sicurezza, che potrebbe essere anche origine
di contenzioso con l’impresa.
La seconda metodologia si applica individuando una percentuale
del costo dell’appalto che ragionevolmente l’impresa dovrà
impiegare per gli oneri della sicurezza.
La terza metodologia consiste nell’individuare a percentuale
i costi della sicurezza nel cantiere ordinario e di stimare,
in aggiunta, con il metodo analitico (un vero e proprio preventivo
particolareggiato) eventuali prescrizioni, apprestamenti particolari
o previsioni di costi aggiuntivi alle singole lavorazioni,
individuati in fase di progettazione della sicurezza.
I costi della sicurezza, valutati
con il metodo a percentuale, possono essere distinti nelle
seguenti due tipologie:
- costanti – relativi cioè all’esercizio di impresa nella
normalità della sua attività sia nel cantiere che fuori;
- straordinari –
costi che dipendono da particolari lavorazioni o particolari
contesti che il singolo cantiere e l’esecuzione delle opere
possono prevedere.
- Quelli costanti comprendono i costi:
- delle protezioni individuali (DPI);
- delle protezioni collettive (DPC);
- relativi alla gestione e all’organizzazione delle attività
preventive e protettive in cantiere;
- relativi alla gestione delle attività preventive e protettive
fuori dal cantiere (manutenzioni macchine, aggiornamento
e rinnovo parco macchine ed attrezzature, gestione della
formazione e dell’aggiornamento delle maestranze, visite
mediche e controlli sanitari, gestione dell’azienda in sicurezza,
costi tecnici per la gestione della sicurezza dell’azienda
e dei singoli cantieri, ecc.).
I costi costanti sono generalmente riconosciuti nella misura
variabile dal 15% al 25% delle spese generali, a seconda della
tipologia di intervento.
Quelli straordinari comprendono i costi:
- relativi a prescrizioni o apprestamenti particolari individuati
ed imposti in fase di progettazione della sicurezza;
- aggiuntivi per lavorazioni che richiedono misure preventive
o protezionistiche di natura straordinaria (rispetto all’ordinarietà
della lavorazione stessa);
Questi costi sono da considerarsi eccezionali nella gran
parte dei cantieri. Poiché i costi straordinari non sono
sempre individuabili a priori, nel caso di un cantiere nel
quale non vi sono prescrizioni o apprestamenti particolari
o previsioni di costi aggiuntivi alle lavorazioni, è plausibile
prevedere, per garantirsi dall’insorgere di situazioni particolari,
un incremento della stima dei costi (costanti) per la sicurezza
variabile dal 10% al 20% (percentuale che può variare in base
alla complessità del cantiere).
All’atto pratico, per la definizione dei costi della sicurezza
si dovrà procedere, adottando il criterio a percentuale, secondo
la seguente metodologia:
Importo dei lavori in progetto = A
Importo lavori al netto delle spese generali (15%) e degli
utili (10%) = A / 1,265 = B
Spese generali (15%) = B * 0,15 = C
Costi costanti = C*K1 = D
dove K1 = 15% ¸ 25%
Costi straordinari = D*K2 = E
dove K2 = 10% ¸ 20%
Costi per la sicurezza = D+E
I parametri K1 e K2 sono riferiti a
situazioni ordinarie e, pertanto, potranno assumere anche
valori differenti che dovranno comunque essere giustificati.
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