Concessioni stradali

I provvedimenti di autorizzazione e concessione sulle strade regionali, sono disciplinati dalla legge regionale 20 novembre 2006, n.26 "Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1" e successive modificazioni.

Sono soggetti ad autorizzazione e concessione i seguenti interventi:

a) i depositi, anche temporanei, sulle strade, salvo i casi di carico e scarico temporanei di merci;

b) l'apertura di canali e fossi o escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, misurata dal confine stradale;

c) la costruzione di attraversamenti o percorrenze aeree e sotterranee per condutture di qualsiasi genere, trasporti funicolari, ponti, manufatti per sovrappassi o sottopassi stradali;

cbis) inteventi connessi ai servizi di cui all'articolo 28 del d.P.R. 285/1992;

d) la costruzione di accessi e diramazioni, innesti e passi carrabili;

e) l'edificazione e realizzazione di opere di protezione che interessano la sede o le pertinenze stradali;

f) la costruzione o ampliamento di strutture, recinzioni e muri di cinta e piantumazione di alberi, siepi vive o piantagioni di qualsiasi tipo;

g) la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari;

h) l'installazione di segnaletica richiesta da soggetti pubblici o privati;

i) l'occupazione temporanea di suolo, sottosuolo o soprassuolo stradale;

j) l'occupazione per lavori.

In particolare si evidenzia che a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • nei tratti di strade regionali correnti all'interno dei centri abitati la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è trasferita ai Comuni, ciascuno per il proprio ambito territoriale di riferimento, ad esclusione degli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 13, comma 3, lettera cbis) della l.r. n. 26/2006, che provvedono all'adozione dei relativi atti, prescindendo dal nulla osta regionale, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 764 del 10 luglio 2023. L'importo dovuto per l'occupazione e l'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze è determinato ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed è versato ai Comuni competenti per territorio. I soggetti privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta alla data del 1° gennaio 2023, per regolarizzare la propria posizione sono tenuti a presentare apposita domanda al Comune territorialmente competente ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
  • nei tratti di strade regionali correnti fuori dai centri abitati al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni provveda la Regione. Il canone dovuto per l'occupazione e l'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze è determinato in misura forfettaria, in base al tariffario di cui all'allegato A della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 ed è versato alla Regione in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione o della autorizzazione. A decorrere dal 1° gennaio 2023 tutti gli accessi, le diramazioni e gli innesti, anche provvisori non sono soggetti al pagamento del canone di cui al comma 1 dell'art. 14bis della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (modifica introdotta dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30). I soggetti privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta alla data del 1° gennaio 2023 per regolarizzare la propria posizione sono tenuti a presentare apposita domanda alla Struttura regionale competente in materia di viabilità. Le relative autorizzazioni o concessioni saranno rilasciate previo pagamento, in un'unica soluzione, all'atto del rilascio dell'indennità forfettaria di cui all'allegato B della L.R. 30/2022 con le maggiorazioni di cui al comma 3 dell'art. 5 della stessa L.R. 30/2022.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 764 del 10 luglio 2023 sono state approvate le modalità e le prescrizioni per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'art. 13, commi 4 e 4bis della l.r. n. 26/2006.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:

Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente - Via Promis, 2/A - Aosta (AO)

Struttura Viabilità e Opere Stradali

Ufficio Concessioni 

Si riceve su appuntamento:

Geom. Bonino Leonardo 0165-272818 - cell. 349-6534503

Geom. Romeo Francesca 0165-272754  - cell. 349-4190217

Geom. Borbey Laura 0165-272750 - cell. 348-1503454 

Senesi Liliana 0165 272233

Legge 20 novembre 2006, n. 26 e s.m.i.  

Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1.

 



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