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Ufficio del Giudice di pace
L'ufficio giudiziario ha iniziato la sua attività il 1° maggio 1995 con l'entrata in vigore della legge n. 374/91. Ha competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni; al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, di valore non superiore a trenta milioni; alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; all'apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi; ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione per immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. Con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 (legge Carotti), gli sono state devolute anche le controversie civili iscritte in pretura prima del 30 aprile 1995 non ancora giunte a decisione e attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, con esclusione di quelle già trattenute per la decisione e che non siano state successivamente rimesse in istruttoria. Il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 ha restituito alla competenza del giudice di pace le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni entro il limite dei 30 milioni. Il decreto legislativo n.274del 28 agosto 2000 ha previsto, su talune materie riguardanti fatti lievi di valutazione non complessa, una competenza del giudice di pace anche in campo penale, che è entrata in vigore a partire dal gennaio 2002.

Ufficio del Pubblico ministero
(Codice di procedura penale)L'ufficio giudiziario costituito presso le Corti di appello e i Tribunali; è rappresentato, rispettivamente, dal Procuratore Generale della Repubblica e dai Procuratori della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica ha anche la direzione e la vigilanza, in ogni circondario, della polizia giudiziaria. Ricevuta la notizia del reato, ove questa sia fondata, promuove l'azione penale, altrimenti richiede al Giudice per le indagini preliminari decreto di archiviazione (salvo contrario avviso del giudice stesso). Il Procuratore Generale della Repubblica ha la direzione e la vigilanza della polizia giudiziaria del distretto di Corte di appello e normalmente svolge, in grado di appello, l'attività spettante in primo grado al Procuratore della Repubblica.

Ufficio giudiziario
L'organismo dotato di specifica competenza per grado, materia e territorio in campo giudiziario.

Unione economica monetaria(Uem)
Il trattato dell'Unione europea definisce le tre fasi principali del processo di realizzazione della Uem nell'Unione europea. La prima fase, iniziata nel luglio 1990 e conclusasi il 31 dicembre 1993, è stata caratterizzata principalmente dall'eliminazione di tutte le barriere al libero movimento dei capitali in seno alla Ue. La seconda fase, iniziata il 1° gennaio 1994, è stata caratterizzata dalla costituzione dell'Ime, dal divieto di finanziamento monetario e di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie per il settore pubblico e dall'obbligo di evitare disavanzi eccessivi. La terza fase è iniziata il 1° gennaio 1999, conformemente alla decisione di cui all'art. 109j (4) del Trattato, con il trasferimento delle competenze monetarie degli undici paesi partecipanti a tale fase all'Eurosistema e l'introduzione dell'euro.

Unione europea (Ue)
Comprende: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Unità di attività economica
vedi: Unità funzionale

Unità di dimensione europea
(Decisione 85/377/Ce della Commissione della Comunità europea)(Ude)
Rappresenta l'unità di base per il calcolo della Dimensione economica aziendale (De).

Unità di lavoro (o Equivalente tempo pieno)
(Sistema europeo dei conti, Sec 95) (Etp)
Quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo di produzione realizzato sul territorio economico di un Paese a prescindere dalla loro residenza (occupati interni). Tale calcolo si è reso necessario in quanto la persona può assumere una o più posizioni lavorative in funzione: 1) dell'attività (unica, principale, secondaria); 2) della posizione nella professione (dipendente, indipendente); 3) della durata (continuativa, non continuativa); 4) dell'orario di lavoro (a tempo pieno, a tempo parziale); 5) della posizione contributiva o fiscale (regolare, irregolare). L'unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Questo concetto non è più legato alla singola persona fisica, ma risulta ragguagliato ad un numero di ore annue corrispondenti ad un'occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione della differente attività lavorativa. Le unità di lavoro sono dunque utilizzate come unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi rientranti nelle stime del Prodotto interno lordo in un determinato periodo di riferimento.

Unità di lavoro dipendente equivalenti a tempo pieno
(nella rilevazione sull'occupazione, le retribuzioni e gli oneri sociali) (Ula)
Unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative, calcolata riducendo il valore unitario delle posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno. Nella rilevazione sull'occupazione, le retribuzioni e gli oneri sociali esse comprendono: quadri, impiegati, operai, commessi, apprendisti e lavoranti a domicilio. Sono esclusi i dirigenti.

Unità equivalenti tempo pieno (con riferimento all'attività di R&S)
Quantifica il tempo medio annuale effettivamente dedicato all'attività di ricerca. Così se un addetto a tempo pieno in attività di ricerca ha lavorato per soli sei mesi nell'anno di riferimento, dovrà essere conteggiato come 0,5 unità di "equivalente tempo pieno". Similmente, se un addetto a tempo pieno ha dedicato per l'intero anno solo metà del suo tempo di lavoro ad attività di ricerca dovrà essere ugualmente conteggiato come 0,5 unità di "equivalente tempo pieno". Di conseguenza, un addetto impiegato in attività di ricerca al 30% del tempo lavorativo contrattuale più un addetto impiegato al 70% corrispondono a una unità in termini di "equivalente tempo pieno".

Unità funzionale
L'unità che all'interno di un'impresa raggruppa l'insieme delle parti che concorrono all'esercizio di un'attività economica a livello di classe (4 cifre) della nomenclatura Nace Rev.1. Si tratta di un'entità che corrisponde ad un sistema di informazioni che consente di fornire o di calcolare per ogni unità di attività economica almeno il valore della produzione, i consumi intermedi, i redditi da lavoro dipendente, il risultato di gestione, l'occupazione e gli investimenti fissi lordi.

Unità giuridico-economica
Entità organizzativa finalizzata alla produzione di beni e servizi e dotata di autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Le unità giuridico-economiche esercitano una o più attività economiche in uno o più luoghi Le unità giuridico-economiche sono generalmente distinte in imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni nonprofit, private o pubbliche.

Unità istituzionale (o Istituzioni)
(Sistema europeo dei conti, Sec 95)
Il centro elementare di decisione economica caratterizzato da uniformità di comportamento e da autonomia di decisione nell'esercizio della sua funzione principale.

Unità locale
Luogo fisico nel quale un'unità giuridico-economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche. L'unità locale corrisponde ad un'unità giuridico-economica o ad una sua parte, situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica. Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, ecc.

Unità monetaria estera
La moneta circolante nei paesi esteri.

Usciti in libertà
(Ordinamento penitenziario)
Coloro che per effetto dei diversi motivi previsti dalla legge passano dalla detenzione in carcere alla libertà.

Utile netto
Nei conti economici delle banche sono ottenuti detraendo dal risultato di gestione le rettifiche e le riprese di valore, gli accantonamenti ai fondi e le componenti straordinarie di reddito, al netto delle imposte.

Utilizzazione legnosa
La massa legnosa, espressa in metri cubi, abbattuta nonché separata dal suolo, anche se non asportata, purché destinata ad esserlo. 

 

Glossario e metodologie



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