Décret sur les flux migratoires 2010 - 31/12/2010

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 305 del 31/12/2010 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010.
Il decreto prevede l’ammissione in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, di cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Di tali quote, 52.080 sono riservate a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, ripartiti secondo l’elenco previsto nell’articolo 2 del decreto; 30.000 sono riservate a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'art. 2 del decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona; 11.000 sono riservate alla conversione di permessi di soggiorno (per motivi di studio, tirocinio e/o formazione, lavoro stagionale e di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato; 500 quote sono riservate per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea; 4.000 sono riservate a ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; infine, 500 quote sono riservate a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

I termini per la presentazione delle domande decorrono dal:
·31/01/2011 dalle ore 8.00 per i per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'art. 2 del decreto;
·02/02/2011 dalle ore 8.00 per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'art. 2 del decreto, appartenenti per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;
·03/02/2011 dalle ore 8.00 per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'art. 2 del decreto, appartenenti a tutti i restanti settori.
Il termine finale per la presentazione delle istanze è fissato a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto flussi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (scadenza il 30/06/2011), nel limite delle quote autorizzate nell’articolo 1 del decreto flussi.

Non sono ancora state fornite indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle istanze. Si provvederà pertanto a inserire aggiornamenti alla presente notizia non appena arriveranno le relative istruzioni.

 

 



Retour en haut