Législation

La normativa in materia di incidenti rilevanti

Per incidente rilevante si intende un evento quale un incendio, un'esplosione o un'emissione di sostanze tossiche di grande entità, dovuto allo sviluppo incontrollato di una determinata attività industriale che comporti un pericolo immediato o differito per l'uomo e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno di uno stabilimento.

Il D. Lgs. 334/99 si applica alle attività (industrie e impianti) nelle quali sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a determinate soglie definite negli Allegati A, B e I al Decreto stesso.

In funzione delle quantità di sostanze a qualsiasi titolo impiegate nello stabilimento (sia nello stoccaggio che nei processi) il Decreto definisce gli adempimenti a carico del gestore dell'impianto.

Quest'ultimo ha l'obbligo prioritario di adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per sostanze 'pericolose' si intendono principalmente sostanze del tipo: molto tossiche, tossiche, infiammabili, facilmente infiammabili, esplosive, comburenti, cancerogene e pericolose per l'ambiente.

Attualmente la normativa in materia di rischi industriali è articolata e complessa.

Si premette che la normativa vigente, il cui asse portante è appunto il D.Lgs 334/99 e s.m. e i., pone requisiti assai stringenti relativamente agli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante:

Al di là delle normative tecniche che sono evolute di pari passo con le tecnologie per il  monitoraggio, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, sempre maggiore enfasi è stata posta dal legislatore sulla necessità di condurre adeguate campagne di informazione e consultazione delle popolazioni interessate dagli scenari di rischio. Da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 luglio 2009, n. 139, ha sancito l'obbligo in capo alle prefetture, con la collaborazione dei comuni, di consultare la popolazione dei comuni interessati da aziende a rischio d'incidente rilevante prima dell'adozione dei piani di emergenza esterni o dei loro aggiornamenti, anche tramite sistemi informatici e telematici.

In merito agli adempimenti a carico del gestore, si ricorda in particolare, nel caso di stabilimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/99:

1) la notifica a Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto, Comitato Tecnico Regionale o Interregionale (C.T.R.- In Valle d'Aosta la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi) e Vigili del fuoco (VV.F);

2) l'invio, a Ministero, Regione, Comune e Prefetto, della Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori;

3) la redazione del documento di prevenzione degli incidenti rilevanti, con i relativi sistemi di sicurezza, e l'attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).

Nel caso di stabilimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99, oltre agli adempimenti di cui al precedente punto, il gestore deve anche:

1) redigere un rapporto di sicurezza, da trasmettere al C.T.R. (In Valle d'Aosta la Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi);

2) predisporre un Piano di Emergenza Esterna (P.E.E.).

3) ottemperare alle prescrizioni impartite dal C.T.R. sulla base delle risultanze dell'istruttoria di esame del Rapporto di sicurezza

4) ottemperare, infine,alle prescrizioni impartite dal C.T.R. sulla base delle risultanze delle visite ispettive che vengono eseguite da una speciale commissione del Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Sistema di gestione della sicurezza degli impianti SGS previsto ai sensi del D.Lgs. 334/99. 

Agli obblighi di cui sopra si  aggiungono poi la quelli di ottemperare poi al rispetto delle vigenti norme di prevenzione incendi, delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente e delle norme in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 81/2008.

Detto ciò la natura del rischio industriale è tale che, in funzione del mutare dei cicli produttivi e dell'urbanizzazione del territorio, gli appositi organismi statali regionali e comunali incaricati dei controlli e dell'esame delle pratiche sono soggetti ad un continuo esame e riesame della situazione degli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante.

Novità introdotte dalla Seveso III

In data 31 dicembre 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva 2003/105/CE, denominata Seveso III, che apporta alcune modifiche alla direttiva 96/82/CE in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, anche a seguito di alcuni gravi eventi incidentali occorsi tra il 2000 e il 2001 (si ricordino l'incidente nella miniera di Baia Mare ' Romania, nel gennaio 2000; l'esplosione di materiale pirotecnico nel maggio 2000 ad Enschede - Paesi Bassi; l'incidente di Tolosa ' Francia, del settembre 2001).
La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 che apporta alcune modifiche al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

Le principali novità introdotte sono richiamate di seguito:

  • abrogazione dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 relativo all'obbligo di presentazione della relazione;
  • modifica dei valori soglia per alcune tipologie di sostanze pericolose, anche in coerenza con i pericoli messi in evidenza dagli incidenti occorsi (a titolo esemplificativo si cita l'estensione della definizione di sostanze esplosive ai criteri ADR; la modifica delle quantità limite per il nitrato di ammonio e l'introduzione di quantità limite per il nitrato di potassio; l'introduzione di nuove sostanze cancerogene, associate a specifiche quantità limite; la riduzione delle quantità limite per le sostanze pericolose per l'ambiente); 
  • obbligo di predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni anche per gli stabilimenti soggetti a notifica semplice.
 



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