Trasporti: Legge 06/06/1974 N. 298


Legge 06/06/1974 N. 298
Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Preambolo


La Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:



Articolo 1: Istituzione dell'albo

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie. (1)

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. (1)

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma. (1)

 

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.L. 06.02.1987, n. 16, (G.U. 07.02.1987, n. 31), convertito nella L. 30.03.1987, n. 132 (G.U. 06.04.1987, n. 80).



Articolo 2: Costituzione dei comitati

Sono costituiti:

a) presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;

b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;

c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.



Articolo 3: Comitato centrale

Il comitato centrale è composto:a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro; (1)

c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

[d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs.C.S. 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni. ](1) (2)

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a);

dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b);

delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d).

Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori molo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali. (3)

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo articolo 4.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).

I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. (4)

 

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(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, D.L. 06.02.1987, n. 16. (G.U. 07.02.1987, n. 31), convertito nella L. 30.03.1987, n. 132 (G.U. 06.04.1987, n. 80).

(2) Il numero dei rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative, citato nel presente comma, è stato successivamente aumentato a 17 unità in virtù dell'art. 1, D.M. 02.02.1994 (G.U. 11.02.1993, n. 34).

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 06.02.1987, n. 16. (G.U. 07.02.1987, n. 31), convertito nella L. 30.03.1987, n. 132 (G.U. 06.04.1987, n. 80).

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 08.08.1980, n. 430 (G.U. 18.08.1980, n. 225).



Articolo 4: Comitati provinciali

Ogni comitato provinciale è composto:a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;

b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice-presidente;

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;

g) da un esperto. (1)

I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. (2)

Le nomine avvengono su designazione:

del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);

della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);

delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);

della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).

Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).

 

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(1) Il numero dei rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative, citato nel presente comma, è stato successivamente aumentato a 17 unità in virtù dell'art. 1, D.M. 02.02.1994 (G.U. 11.02.1993, n. 34).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 08.08.1980, n. 430 (G.U. 18.08.1980, n. 225).



Articolo 5: Comitati regionali

Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente articolo 2, lettera c).

Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.



Articolo 6: Componenti effettivi e supplenti

Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Per il componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4.



Articolo 7: Durata del mandato

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi . (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.1987, n. 31).



Articolo 8: Attribuzioni del comitato centrale

Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 16;

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

h) proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso.



Articolo 9: Attribuzioni dei comitati provinciali

I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'ambito della provincia, al pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.



Articolo 10: Attribuzioni dei comitati regionali

I comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei comitati provinciali e di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.



Articolo 11: Deliberazioni dei comitati

Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.



Articolo 12: Iscrizione nell'albo

Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.



Articolo 13: Requisiti e condizioni (Articolo abrogato dall'art. 20 del Decreto Legislativo 395/2000 )

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. [Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).] (1)

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione.

 

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(1) Il periodo compreso tra le parentesi quadre è stato abrogato dall'art. 4, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U.07.02.1987, n. 31).



Articolo 14: Iscrizione delle imprese estere

Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.



Articolo 15: Fusioni e trasformazioni

Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte purché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13.



Articolo 16: Abilitazione per trasporti speciali

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attivita` di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nell'idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non puo` continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinchè sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo - provinciale.



Articolo 17: Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.



Articolo 18: Variazioni

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:

gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;

le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.



Articolo 19: Sospensione dall'albo

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'art. 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.



Articolo 20: Cancellazione dall'albo(I commi 5 e 6 sono abrogati dall' art. 20 del Decreto Legislativo 395/2000.)

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo art. 21.



Articolo 21: Sanzioni disciplinari

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli artt. 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita` di cui all'art. 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18;

6 bis) quando, nel caso di inattivita` di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche` delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita` dell'impresa. (1)

Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita`;

b) nella censura per i casi di maggiore gravita`;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita` o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni. (2)

 

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(1) Il presente numero è stato aggiunto all'art. 1 bis, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.1987, n. 31).

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 bis, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.197, n. 31).





Articolo 22: Effetti delle condanne penali (Articolo abrogato dall'art. 20 del Decreto Legislativo 395/2000)

Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.



Articolo 23: Reiscrizioni (I commi 1 e 3 sono abrogati dall' art. 20 del Decreto Legislativo 395/2000)

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, n. 6, possono ottenere la reiscrizione semprechè riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 13.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, n. 5) e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 342 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.



Articolo 24: Decisioni - Competenze

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale.



Articolo 25: Ricorsi (Il comma 2 è abrogato dall' art. 20 del Decreto Legislativo 395/2000)

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.



Articolo 26: Esercizio abusivo dell'autotrasporto

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo. (1)

[In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo]. (2)

Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. [Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.] (3)

Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (4)

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge. (5)

 

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

(2) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 18, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

(3) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 1, D.L. 29.03.1993, n. 82 (G.U. 29.03.1993, n. 73), è stato poi così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.L. 29.03.1993, n. 82 (G.U. 29.03.1993, n. 73).



Articolo 27: Omissione di comunicazioni all'albo

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228.



Articolo 28: Pubblicazione dell'albo nazionale

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.



Articolo 29: Vigilanza

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.



Articolo 30: Campo di applicazione

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprieta` dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle provincie e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

c) gli autoveicoli di proprieta` delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocita` di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non e` richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunita` economica europea;

d) gli autocarri - attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorche` trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purche` siano muniti del contrassegno speciale che verra` stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - e` autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.



Articolo 31: Definizione

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; (1)

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

 

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(1) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 2, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.1986, n. 31), è stata poi così sostituita dall'art. 67, L. 19.02.1992, n. 142 (G.U. 20.02.1992, n. 42 S.O.).



Articolo 32: Licenze

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore. (1)

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare. (1)

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33. (1)

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

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(1) Il presente comma ha così sostituito gli originari commi secondo e terzo in virtù dell'art. 3, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.1987, n. 31).



Articolo 33: Commissione per le licenze

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) da funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);

al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.



Articolo 34: Esame e parere della commissione

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'art. 32.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.



Articolo 35: Elencazione delle cose

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 46.



Articolo 36: Revoca delle licenze

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.

Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni

delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.

Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.



Articolo 37: Ricorsi

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.



Articolo 38: Ispezioni sulle licenze

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.



Articolo 39: Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari dei Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.



Articolo 40: Definizione

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.



Articolo 41: Autorizzazioni

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e` necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione e` accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e), ed f) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita` della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilita` di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo. Nei trasporti internazionali il traino e` esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche` da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e` subordinata al rispetto del rapporto di non piu` di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1986, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disposnibilita` della stessa impresa.

L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo` essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche` con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu` rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale per l'albo, puo`, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita` temporale.

Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche` l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita` per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.1987, n. 31).





Articolo 42: Servizi di piazza

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro.

Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al Pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.



Articolo 43: Disciplina delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rifasciate alle imprese e società originarie.

Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.



Articolo 44: Trasporti internazionali

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale. (1)

 

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 01, D.L. 22.06.2000, n. 167.



Articolo 45: Contrassegno

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.



Articolo 46: Trasporti abusivi

Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo. (1)

Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (2)

 

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.



Articolo 47: Altre infrazioni

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli artt. 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.



Articolo 48: Decadenza dalle licenze

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.



Articolo 49: Tassa di concessione

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.



Articolo 50: Istituzione di un sistema di tariffe a forcella

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.



Articolo 51: Definizione delle tariffe a forcella

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23% del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.



Articolo 52: Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;

le relazioni di traffico;

i termini di resa;

le differenti condizioni di tonnellaggio;

le categorie di merci.

Possono essere inoltre fissati condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.



Articolo 53: Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Questi - sentite le regioni nonché le rappresentanze confederali nazionali di settori economici direttamente interessati - sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.

Il Ministro - di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma - può richiedere al comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo - entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta - è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro - sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati - adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.



Articolo 54: Momento di applicazione delle tariffe

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.



Articolo 55: Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.



Articolo 56: Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

il primo viene rilasciato al mittente;

il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.



Articolo 57: Obbligo di informazioni e notizie

Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.



Articolo 58: Sanzioni

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (1) (2)

 

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(1) La sanzione dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329 S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 237, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 (G.U. 20.02.1992, n. 42 S.O.).



Articolo 59: Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'art. 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15.06.1959, n. 393;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

trasporti postali;

trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

trasporti di rifiuti e immondizie;

trasporti di animali morti, per lo squartamento;

trasporti di api e avanotti;

trasporti funebri;

trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o ai fini commerciali;

trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non supera le 6 tonnellate.



Articolo 60: Prevenzione e accertamento degli illeciti

La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1) (2)

 

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(1) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 18, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.



Articolo 61: Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi


La norma di cui all'articolo 1, secondo comma ha effetto dal 2 febbraio 1976. (1)

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977. (2)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 28.04.1975, n. 145 (G.U. 14.05.1975, n. 125).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 28 aprile 1975, n. 145 (G.U. 14.05.1975, n. 125.



Articolo 62: Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976 domandino l'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32. (1)

La domanda di iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose e delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere l'elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie. (2)

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo. (2)

Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 10 gennaio 1977. (2)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 28.04.1975, n. 145 (G.U. 14.05.1975, n. 125).

(2) Il presente comma ha così sostituito l'originario ultimo comma in virtù dell'art. 2, L. 28.04.1975, n. 145 (G.U. 14.05.1975, n. 125).



Articolo 63: Contributo per l'iscrizione all'albo

Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Articolo 64: Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.



Articolo 65: Abrogazioni

Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, in contrasto con la presente legge, sono abrogate con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, L. 28.04.1975, n. 145 (G.U. 14.05.1975, n. 125).



Articolo 66: Regolamento di esecuzione

Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.



Articolo 67: Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 



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